Con i contratti a tempo determinato in scadenza il 30 giugno, i docenti e il personale ATA precario possono richiedere all'INPS la NASpI, l'indennità di disoccupazione che copre i mesi estivi: la domanda si può presentare dal giorno successivo alla cessazione, quindi da mercoledì 1° luglio 2026. Il termine ultimo è di 68 giorni dalla fine del rapporto, ma chi invia l'istanza entro l'8 luglio fa decorrere l'indennità senza perdere nemmeno un giorno. Conoscere in anticipo requisiti, importi e scadenze è decisivo, perché la data di invio incide direttamente sull'avvio del pagamento.
Chi può chiedere la NASpI tra i precari della scuola
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è disciplinata dal D.Lgs. 22/2015 e spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l'occupazione. Per il comparto scuola questo significa che ne hanno diritto i supplenti con contratto a tempo determinato, mentre restano esclusi i docenti e gli ATA di ruolo a tempo indeterminato.
La scadenza naturale del contratto a termine — il classico incarico da settembre a giugno — rientra a pieno titolo nei casi di perdita involontaria del lavoro. Possono quindi accedere alla prestazione docenti e personale ATA con contratto a termine che, alla cessazione, si trovino in stato di disoccupazione.
Requisiti: bastano 13 settimane di contributi
Oltre alla perdita involontaria del lavoro, l'unico altro requisito richiesto è di natura contributiva: occorre aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per la maggior parte dei supplenti che hanno svolto un intero anno scolastico, questa soglia risulta ampiamente raggiunta.
In presenza di contratti brevi o periodi discontinui è invece consigliabile verificare la propria posizione prima dell'invio, controllando sull'estratto conto contributivo INPS la presenza delle settimane richieste, eventualmente con il supporto di un patronato. È inoltre necessario rendere la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Le scadenze: perché conviene inviare entro l'8 luglio
La domanda va inoltrata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. Ma la partita si gioca nei primi giorni: come ricorda la stessa FLC CGIL, se l'istanza viene presentata entro 8 giorni dalla fine del contratto, l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione; se viene inviata dopo, decorre dal giorno successivo alla presentazione.
In pratica, per un contratto che termina il 30 giugno, presentare la domanda entro l'8 luglio consente di non perdere alcun giorno di prestazione. Le scadenze variano poi in base alla tipologia di incarico:
- Contratto al 30 giugno: domanda dal 1° luglio, i 68 giorni decorrono dalla cessazione.
- Contratto al 31 agosto: i termini partono dalla fine effettiva del contratto.
- Supplenza breve: valutazione caso per caso, soprattutto se ci sono nuovi incarichi imminenti.
Quanto spetta: importi e massimali 2026
L'importo dipende dalla retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Per il 2026 i valori di riferimento sono stati aggiornati dalla Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, con la rivalutazione ISTAT. L'assegno è pari al 75% della retribuzione media fino alla soglia; oltre, si aggiunge il 25% della parte eccedente, fino al tetto massimo.
| Parametro 2026 | Valore mensile lordo |
|---|---|
| Soglia per il calcolo al 75% | 1.456,72 € |
| Importo massimo erogabile | 1.584,70 € |
L'importo indicato è lordo e soggetto a tassazione IRPEF: il netto effettivo dipende dalla situazione fiscale individuale. Dal sesto mese di fruizione scatta inoltre il décalage, la riduzione del 3% mensile (che slitta all'ottavo mese per chi alla domanda ha almeno 55 anni).
Quanto dura e cosa succede con una nuova supplenza
La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi (104 settimane). Chi ha lavorato un anno scolastico intero ottiene in genere alcuni mesi di copertura, sufficienti per arrivare alle nuove nomine di settembre.
Una situazione frequente riguarda chi riceve una nuova convocazione mentre percepisce l'indennità, tipicamente a inizio anno scolastico. In questi casi è necessario comunicare tempestivamente all'INPS l'avvio del nuovo rapporto: a seconda di durata e tipologia del contratto, la NASpI può essere sospesa, ridotta o cessare. Aggiornare la propria posizione è fondamentale per evitare richieste di restituzione delle somme percepite.
Cosa fare adesso
- Segna la data di cessazione e calcola i due termini: gli 8 giorni (per non perdere giorni di indennità) e i 68 giorni (limite massimo).
- Verifica l'estratto conto contributivo INPS per accertare le 13 settimane.
- Prepara i documenti: documento d'identità, codice fiscale, IBAN intestato al richiedente, ultime buste paga, contratto di lavoro.
- Presenta la domanda sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o contact center, rendendo contestualmente la DID.
- Entro 15 giorni dall'avvio della prestazione, accedi alla piattaforma SIISL per il patto di attivazione digitale.
Date da ricordare: 30 giugno (fine contratto), 1° luglio (apertura domande), 8 luglio (termine per la decorrenza piena), e comunque entro 68 giorni dalla cessazione come limite invalicabile.