Chi all'esame di maturità 2026 non raggiunge il punteggio minimo di 60/100 non consegue il diploma. Secondo la prassi, il quinto anno – già concluso e validamente frequentato – non deve essere ripetuto. L'esito negativo è un atto della commissione d'esame e, in quanto provvedimento amministrativo, può essere contestato attraverso l'accesso agli atti e il ricorso al giudice amministrativo entro precisi termini. Vediamo cosa prevede la normativa e quali sono le opzioni concrete.
Cosa significa "non superare" la maturità 2026
Il punteggio minimo per superare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è di sessanta centesimi, su un massimo di cento. Il totale si compone di un massimo di 40 punti per il credito scolastico e di 60 punti per le prove d'esame (20 per la prima prova scritta, 20 per la seconda, 20 per il colloquio).
La cornice normativa di riferimento resta il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal decreto-legge 127/2025 convertito dalla legge 164/2025, e l'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento dell'esame per l'anno scolastico 2025/2026. Va ricordato che il rifiuto di sostenere il colloquio comporta la bocciatura a prescindere dal voto delle prove scritte.
Non c'è ripetizione automatica del quinto anno
Il punto che genera più ansia è anche quello da chiarire subito: nella prassi il mancato superamento dell'esame non comporta la ripetizione del quinto anno. Lo studente ha frequentato regolarmente l'ultimo anno ed è stato ammesso all'esame; ciò che manca è il superamento della prova finale, non la validità dell'anno scolastico.
Chi non supera l'esame può valutare di ripresentarsi come candidato in una sessione successiva: per le modalità e i requisiti specifici è opportuno verificare le indicazioni ufficiali riferite alla propria posizione di candidato interno o esterno. Resta in genere possibile ottenere il diploma negli anni seguenti, senza tornare sui banchi del quinto anno.
Primo passo: l'accesso agli atti (legge 241/1990)
Chi ritiene l'esito ingiusto o viziato deve partire dall'accesso agli atti, ossia dalla richiesta di prendere visione ed estrarre copia dei documenti d'esame: verbali della commissione, criteri di valutazione, griglie e prove. Il diritto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli 22 e seguenti).
La richiesta va rivolta all'istituzione scolastica, va motivata e consente di valutare se la decisione presenti anomalie. Secondo le indicazioni dell'art. 25 della stessa legge, l'esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso dei costi di riproduzione. Quando esistono controinteressati (per esempio nell'accesso agli elaborati di altri candidati), la procedura segue forme più rigorose e l'ostensibilità di quei documenti va valutata caso per caso, in base alle norme sull'accesso e ai provvedimenti dell'amministrazione.
Reclamo, ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica
Gli atti di valutazione della commissione d'esame sono atti amministrativi definitivi. Lo studente (o, se minorenne, la famiglia) ha sostanzialmente tre strade, anche alternative:
- Reclamo o segnalazione alla scuola: sul piano pratico è possibile rappresentare al dirigente scolastico le criticità riscontrate; non si tratta tuttavia di una procedura tipizzata che imponga una riconvocazione della commissione.
- Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'esito.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al TAR, entro 120 giorni.
Va chiarito un limite importante: il TAR non ha il potere di "promuovere". Se accoglie il ricorso, annulla il provvedimento illegittimo e obbliga l'amministrazione scolastica a una nuova valutazione. Il giudice amministrativo, inoltre, non entra nel merito della preparazione (rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione), ma verifica vizi di legittimità: difetto o contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità, errori procedurali, violazione del Piano Didattico Personalizzato per studenti con DSA.
La sospensiva e la riammissione "con riserva"
Insieme al ricorso si può chiedere una misura cautelare (sospensiva). In presenza dei presupposti, il TAR può sospendere l'esito e disporre l'ammissione del candidato "con riserva" alle ulteriori valutazioni o prove ritenute necessarie. Va però chiarito che le prove suppletive previste dall'OM 54/2026 non costituiscono un canale ordinario di "riammissione" dopo una bocciatura: sono calendarizzate per chi non può sostenere le prove ordinarie per gravi e documentati motivi. Si tratta comunque di uno strumento condizionato: l'eventuale esame sostenuto in pendenza di giudizio resta subordinato all'esito finale del ricorso.
Per le date suppletive 2026, l'OM 54 fissa le prove scritte suppletive a inizio luglio: la prima prova è prevista per il 1° luglio 2026 e la seconda prova per il 2 luglio 2026. Chi è interessato deve consultare i provvedimenti della propria commissione e le indicazioni del portale del Ministero dedicato agli esami di Stato.
Quanto incide la discrezionalità della commissione
Contestare una bocciatura non è semplice. La valutazione delle prove è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice non può sostituirsi alla commissione nel giudizio di merito. I ricorsi che hanno maggiori probabilità di successo sono quelli che individuano vizi formali e di motivazione concreti: una giurisprudenza consolidata, anche in materia di esami pubblici, ribadisce che il punteggio numerico deve comunque poggiare su un iter logico verificabile e su criteri applicati in modo uniforme.
Date da ricordare
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Accesso agli atti (legge 241/1990) | Subito dopo la pubblicazione dei tabelloni |
| Ricorso al TAR | Entro 60 giorni dall'esito |
| Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica | Entro 120 giorni dall'esito |
| Ricorso contro diniego di accesso agli atti | Entro 30 giorni dal diniego |
Cosa fare adesso
- Verificare con attenzione il tabellone e l'esito complessivo, distinguendo tra credito scolastico e punteggio delle prove.
- Presentare tempestivamente l'istanza di accesso agli atti alla segreteria della scuola, motivandola.
- Esaminare verbali, griglie e criteri per individuare eventuali vizi di motivazione o di procedura.
- Rivolgersi a un avvocato amministrativista prima della scadenza dei 60 giorni, se si intende ricorrere al TAR con richiesta di sospensiva.
- Non confondere il mancato superamento con la perdita dell'anno: secondo la prassi il quinto anno resta valido e l'esame può essere ripetuto in una sessione successiva.
In sintesi, una maturità non superata non chiude le porte: tra ripetizione dell'esame, accesso agli atti e tutela amministrativa, esistono strumenti precisi, ma vanno attivati nei tempi giusti e con il supporto adeguato.




