La differenza pratica è netta: l'assegnazione provvisoria non fa maturare punteggio di continuità nell'anno trascorso fuori sede e, secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI, quel punteggio non spetta; l'utilizzazione, invece, non interrompe la continuità e non comporta penalizzazioni. Le due misure rispondono a presupposti giuridici opposti — esigenze familiari del docente da un lato, esigenze organizzative dell'Amministrazione dall'altro — e questo spiega il diverso trattamento del punteggio.
La distinzione conta perché, in attesa della firma del nuovo CCNI sulla mobilità annuale 2026/27, migliaia di docenti di ruolo devono decidere quale strumento utilizzare per avvicinarsi a casa per il solo anno scolastico, senza compromettere la propria carriera.
Aggiornamento giugno 2026: tra il 22 e il 27 giugno era in calendario l'incontro tra MIM e organizzazioni sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams, ANIEF) per definire le regole della mobilità annuale 2026/27. Secondo le previsioni delle testate di settore, la nota ministeriale con le date dovrebbe arrivare nella prima decade di luglio; le date qui riportate restano stime in attesa degli atti ufficiali.
Continuità di servizio: cos'è il punteggio in gioco
Il punteggio di continuità premia il servizio ininterrotto prestato nella scuola di titolarità per la medesima tipologia di posto o classe di concorso. È un parametro chiave per la posizione nelle graduatorie di mobilità e, quindi, per un futuro trasferimento definitivo. Va distinto dalla "continuità didattica" a tutela degli alunni, che è cosa diversa.
Secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI mobilità, il punteggio di continuità è così articolato:
- 12 punti per il servizio continuativo nei primi 3 anni;
- 5 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio;
- 6 punti per ogni anno oltre il quinquennio;
- punteggio raddoppiato per il servizio prestato nelle piccole isole.
Assegnazione provvisoria: quando si "perde" la continuità
L'assegnazione provvisoria è una mobilità annuale richiesta per esigenze familiari o di salute: ricongiungimento al coniuge o convivente (Legge 76/2016), ai figli, ai genitori, oppure assistenza ai sensi della Legge 104/1992. Mantiene la titolarità nella sede d'origine, ma dura un solo anno.
Sul punteggio l'effetto è penalizzante. La Nota esplicativa della tabella di valutazione allegata al CCNI precisa che il punteggio di continuità non spetta in caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale: l'anno fuori sede non matura continuità nella scuola di titolarità, perché lì il servizio non è prestato. Il punteggio già acquisito, inoltre, si perde quando si ottiene — a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale — trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria.
L'unica eccezione riguarda il personale trasferito d'ufficio come soprannumerario nell'ottennio che chieda ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità; anche in questo caso, però, un'assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità, pur salvaguardando il diritto di rientro.
Utilizzazione: la continuità resta salva
L'utilizzazione risponde invece a esigenze dell'Amministrazione: serve a ricollocare il personale di ruolo rimasto privo di cattedra. È riservata a platee ristrette:
- docenti soprannumerari (perdenti posto) per riduzione di classi nella propria scuola;
- docenti di classi di concorso in esubero a livello provinciale;
- docenti con titolo di specializzazione che chiedono il passaggio temporaneo da posto comune a posto di sostegno nello stesso grado di istruzione (Art. 2, comma 1, lett. f del CCNI).
In questi casi il docente utilizzato continua a maturare il punteggio di continuità come se avesse prestato servizio nella propria scuola di titolarità. Nessuna interruzione, nessuna penalizzazione.
Le due misure a confronto
| Aspetto | Assegnazione provvisoria | Utilizzazione |
|---|---|---|
| Presupposto | Esigenze familiari o di salute del docente | Esigenze organizzative dell'Amministrazione |
| Platea | Ampia (chi ha i requisiti familiari) | Ristretta (perdenti posto, esuberi, sostegno) |
| Effetto sulla continuità | Non matura; punteggio non spetta | Continuità salva, punteggio maturato |
| Titolarità | Mantenuta | Mantenuta |
| Durata | Un anno scolastico | Un anno scolastico |
Novità e nodi del CCNI 2026/27
Il 2026/27 è il secondo anno di vigenza del CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028: non serve un accordo nuovo "da zero", ma la definizione operativa delle regole. Tra i nodi aperti, la deroga al vincolo di mobilità per i docenti con figli, ridotta all'età inferiore ai 14 anni (era stata proposta l'estensione a 16, poi respinta). È stata invece introdotta la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria per ricongiungersi a un genitore over 65.
Cosa fare adesso
- Valuta se ti serve davvero un anno di avvicinamento: se punti ad accumulare continuità per un futuro trasferimento, l'assegnazione provvisoria anno dopo anno va ponderata.
- Verifica di possedere SPID o CIE attive per accedere a Istanze Online (POLIS) senza ritardi.
- Prepara per tempo la documentazione (certificazioni Legge 104, stato di famiglia, residenza dei familiari).
- Attendi la nota ufficiale del MIM: solo quel documento fisserà date certe e moduli aggiornati.
Date da ricordare
- 22-27 giugno 2026: incontro MIM-sindacati per definire le regole della mobilità annuale 2026/27.
- Prima decade di luglio: attesa pubblicazione della nota ministeriale con le date (stima).
- Luglio (ipotesi 7-18): finestra di presentazione delle istanze su Istanze Online.
- Prima decade di agosto: attesa pubblicazione di graduatorie ed esiti.
Le tempistiche restano previsioni basate sugli anni precedenti: faranno fede l'avviso del MIM e il testo definitivo del CCNI 2026/27, da verificare per il proprio caso specifico.