Le ferie del personale della scuola spettano in base all'anzianità di servizio: 32 giorni lavorativi dopo i primi tre anni e 30 giorni lavorativi per chi ha un'anzianità inferiore. A questi si aggiungono, di norma, le quattro giornate di riposo legate alle festività soppresse, riconosciute a tutto il personale docente e ATA.
Per i supplenti il calcolo è proporzionale alla durata del contratto, mentre per i docenti le ferie si fruiscono in genere durante la sospensione delle attività didattiche. Vediamo nel dettaglio quanti giorni spettano e con quali regole.
Quanti giorni di ferie spettano
Il riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. I giorni di ferie sono parametrati all'anzianità:
| Anzianità di servizio | Giorni di ferie (su 6 gg/settimana) |
|---|---|
| Fino a 3 anni | 30 giorni lavorativi |
| Oltre 3 anni | 32 giorni lavorativi |
Per chi osserva la settimana lavorativa articolata su cinque giorni, i giorni di ferie si riducono proporzionalmente (26 o 28 giorni), fermo restando lo stesso periodo complessivo di riposo. A queste si aggiungono le 4 giornate di festività soppresse, da fruire nell'anno scolastico di riferimento.
Le festività soppresse
Le festività soppresse sono giornate di riposo riconosciute in sostituzione di alcune ex festività civili abolite. Sono 4 giorni e vanno utilizzati entro l'anno scolastico. A differenza delle ferie ordinarie, hanno regole proprie di maturazione e fruizione, ma per docenti e ATA si sommano nella programmazione complessiva del periodo di riposo.
Come funzionano le ferie per i docenti
Il personale docente fruisce delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei mesi estivi. Alcuni punti utili:
- almeno un periodo continuativo di riposo va garantito nei mesi estivi;
- fino a 6 giorni di ferie possono essere fruiti, su richiesta e compatibilmente con il servizio, durante l'attività didattica, se nel plesso sono possibili le sostituzioni senza oneri;
- le ferie non godute per documentate esigenze di servizio o per malattia possono essere fruite, di norma, entro i termini previsti dal contratto.
Ferie del personale ATA e dei supplenti
Per il personale ATA, che lavora anche nei periodi di sospensione delle lezioni, le ferie si concordano con la programmazione della scuola, garantendo il funzionamento dei servizi essenziali durante l'estate. Per i supplenti, il numero di giorni è proporzionato ai mesi di servizio effettivamente prestati:
- Supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno): ferie maturate in proporzione ai mesi di contratto, con eventuale liquidazione delle ferie non godute a fine rapporto se non fruibili.
- Supplenze brevi: ferie proporzionali, generalmente liquidate quando non possono essere effettivamente godute.
Un'attenzione particolare riguarda i precari con contratto al 30 giugno, che in alcuni casi vedono cancellate d'ufficio ferie e festività soppresse: è un tema su cui sono intervenute diverse vertenze, quindi conviene verificare la correttezza del trattamento.
Cosa fare adesso
- Verifica la tua anzianità per sapere se ti spettano 30 o 32 giorni di ferie.
- Controlla le festività soppresse ancora a disposizione nell'anno scolastico in corso.
- Concorda il periodo con la segreteria, soprattutto per il personale ATA in servizio d'estate.
- Se sei supplente, verifica il calcolo proporzionale e l'eventuale liquidazione delle ferie non godute a fine contratto.
- In caso di dubbi rivolgiti a un sindacato per controllare il corretto riconoscimento di ferie e festività soppresse.
Il riferimento normativo resta il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, consultabile sul sito dell'ARAN, integrato dalle disposizioni generali sul rapporto di lavoro pubblico del D.Lgs. 165/2001. Per i casi specifici è sempre opportuno verificare con la propria segreteria.