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Ferie docenti e ATA 2026: regole e nodo monetizzazione

Ferie docenti e ATA 2026: regole e nodo monetizzazione

Con la conclusione delle lezioni e l'avvicinarsi dell'estate, torna puntuale uno dei temi più discussi nella vita delle scuole: le ferie del personale. Quanti giorni spettano? Quando vanno fruite? È possibile farsele pagare se non si riescono a godere? Le risposte cambiano a seconda del profilo e, soprattutto, della scadenza del contratto. Ecco una guida pratica per orientarsi tra regole, eccezioni e il delicato nodo della monetizzazione.

Le ferie dei docenti: il principio di coincidenza

Per il personale docente vale il cosiddetto principio di coincidenza: le ferie devono di norma essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Lo stabilisce la Legge 228/2012, secondo cui le ferie del personale docente coincidono con i periodi di sospensione dell'attività didattica. Durante l'anno scolastico è ammessa la fruizione di un massimo di sei giorni, ma a una condizione precisa: che sia possibile la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Per questo, nella pratica, la maggior parte delle ferie si concentra nei periodi di stop delle lezioni, comprese le vacanze natalizie e pasquali e i mesi estivi per chi ha un contratto che li copre.

Quanti giorni spettano

In base al CCNL della scuola, al personale con almeno tre anni di servizio spettano 32 giorni lavorativi di ferie, che si riducono a 30 per chi non ha ancora maturato il triennio. A questi si aggiungono i giorni di riposo legati alle ex festività soppresse. Il computo va rapportato all'effettiva durata del servizio: per i contratti a tempo determinato i giorni maturati sono proporzionali al periodo lavorato. È bene ricordare che, salvo specifiche esigenze, le ferie vanno godute entro l'anno scolastico di riferimento; in casi particolari, come malattia o documentate ragioni di servizio, le ferie residue possono essere recuperate nei mesi successivi.

Il personale ATA

Diversa è la condizione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che lavora anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Per gli ATA la fruizione delle ferie si concentra in genere nei periodi di minore attività didattica e, soprattutto, nei mesi estivi, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'istituto e delle eventuali chiusure prefestive deliberate dalla scuola. Anche per gli ATA resta la possibilità di utilizzare alcuni giorni durante l'anno, sempre compatibilmente con il servizio. La pianificazione, in questo caso, passa dal piano delle attività predisposto dal DSGA e autorizzato dal dirigente scolastico.

Contratto al 30 giugno o al 31 agosto: il nodo monetizzazione

Il punto più spinoso riguarda i supplenti. La regola generale, nel pubblico impiego, è il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, introdotto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012: le ferie vanno fruite, non pagate. Ci sono però differenze sostanziali a seconda della scadenza del contratto. Chi ha un incarico fino al 31 agosto è tenuto, di norma, a fruire delle ferie nel periodo estivo, prima della cessazione del rapporto.

Per chi ha invece un contratto fino al 30 giugno la questione è più complessa: terminando il rapporto con la fine delle lezioni, può accadere che parte delle ferie maturate non sia stata effettivamente fruibile. In questi casi, quando la mancata fruizione non è imputabile al lavoratore, la giurisprudenza — nazionale ed europea — ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. È un terreno su cui si sono moltiplicate le pronunce dei tribunali del lavoro, spesso favorevoli ai supplenti che non avevano potuto smaltire i giorni residui. Resta fondamentale, per il lavoratore, conservare evidenza di eventuali richieste di fruizione e delle risposte dell'amministrazione.

La Cassazione e le ferie d'ufficio

Sul tema è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione, tornando sulla possibilità per il dirigente scolastico di disporre ferie d'ufficio, in particolare in coincidenza con i giorni di sospensione o prefestivi. La lettura che molte amministrazioni hanno dato si è concentrata sul potere del dirigente di collocare d'ufficio in ferie il personale; la pronuncia, però, ribadisce anche il principio opposto e altrettanto rilevante: il diritto al riposo è un diritto fondamentale del lavoratore e non può essere svuotato da automatismi organizzativi. Un equilibrio, dunque, tra esigenze dell'istituzione e tutela del dipendente, che va calibrato caso per caso.

Cosa fare in pratica

Il consiglio, in questa fase dell'anno, è di verificare con la segreteria i giorni di ferie maturati e residui, controllare la propria situazione contrattuale e, per i supplenti, informarsi sulle modalità di fruizione o di eventuale monetizzazione prima della scadenza del contratto. In caso di dubbi, restano utili gli sportelli sindacali e i patronati, che ogni anno assistono il personale proprio nella gestione di ferie, festività soppresse e diritti connessi alla chiusura del rapporto di lavoro.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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