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Algoritmo GPS, la Cassazione: rinuncia solo alle sedi scelte

14 giugno 2026 di Vincenzo Schirripa

Una pronuncia destinata a incidere sul contenzioso delle supplenze. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18156 depositata lo scorso 5 giugno, ha chiarito il funzionamento dell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle supplenze da Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS): il docente che non indica tutte le sedi disponibili nella domanda informatizzata rinuncia soltanto a quelle preferenze che non ha espresso, ma non perde il diritto a essere convocato per le sedi che ha effettivamente scelto e che dovessero rendersi disponibili nei turni di nomina successivi.

Il principio fissato dalla Corte

Il punto centrale riguarda gli effetti della mancata indicazione di alcune sedi. Secondo l'interpretazione finora seguita dall'amministrazione scolastica, quella scelta poteva determinare l'esclusione del docente anche dalle assegnazioni successive, trattandolo di fatto come un rinunciatario "generale". La Cassazione ha invece stabilito che la rinuncia opera in modo circoscritto: vale unicamente per le preferenze non espresse, senza precludere l'accesso alle altre sedi indicate che si liberino nelle fasi successive della procedura. In altre parole, l'algoritmo deve "tornare indietro" e riconsiderare quelle disponibilità nel rispetto della posizione in graduatoria.

La questione: l'articolo 12 dell'ordinanza supplenze

La controversia ruotava attorno all'interpretazione dell'articolo 12 dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, al centro di numerosi ricorsi promossi da docenti che, pur avendo indicato alcune sedi, non avevano ottenuto alcuna supplenza e si erano poi visti scavalcare nei turni successivi da aspiranti con punteggio inferiore. Il meccanismo automatizzato di conferimento delle supplenze affonda le radici nella disciplina generale sulle nomine a tempo determinato del personale scolastico, prevista dalla legge 124/1999 e dalle ordinanze annuali che ne attuano le regole operative.

Contenzioso e possibili risarcimenti

La decisione interviene su una materia che negli ultimi anni ha generato un ampio contenzioso e interpretazioni contrastanti tra i tribunali. Già la giurisprudenza di merito si era mossa nella stessa direzione: secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, il Tribunale di Torino, con una sentenza dello scorso gennaio, aveva condannato il Ministero al risarcimento per una docente assistita dall'Anief, riconoscendole il punteggio pieno per l'anno in corso; in precedenza il Tribunale di Roma aveva ordinato la rettifica delle graduatorie e l'attribuzione dell'incarico.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte rafforza ora questa linea e riguarda gli anni in cui ha operato il meccanismo contestato. Per i docenti che ritengono di essere stati esclusi illegittimamente dagli scorrimenti, la pronuncia può rappresentare una base per agire in giudizio e chiedere il riconoscimento del danno, fermo restando che ogni posizione va valutata caso per caso e nei termini di prescrizione.

Cosa cambia per il futuro

Per gli anni a venire la questione risulta in parte superata. La stessa Cassazione osserva che il Ministero ha già modificato la formulazione delle disposizioni: la nuova ordinanza che disciplina le GPS per il biennio 2026/2028 prevede espressamente il coinvolgimento degli aspiranti non risultati assegnatari sulla base delle preferenze espresse, attraverso un meccanismo di "ripescaggio" che mira a evitare le esclusioni involontarie. Resta però centrale il valore della pronuncia per il contenzioso maturato negli anni precedenti e per i giudizi ancora pendenti.

Le implicazioni pratiche

Per gli aspiranti supplenti il messaggio è duplice. Sul fronte del passato, chi negli anni dal 2022 in poi non ha ottenuto incarichi pur avendo indicato determinate sedi può verificare, con l'assistenza di un legale o del proprio sindacato, l'eventuale percorribilità di un'azione di tutela. Sul fronte dell'imminente tornata di nomine, l'attenzione alla compilazione delle preferenze resta decisiva: indicare con cura le sedi di interesse è il presupposto perché l'algoritmo le tenga in considerazione anche negli scorrimenti successivi. La sentenza, in definitiva, prova a riportare la procedura informatizzata entro un principio di buon senso e di rispetto della graduatoria.

Tags: precariato GPS scuola supplenze
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