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NASpI precari scuola 2026: domanda dal 1° luglio, requisiti e importi

NASpI precari scuola 2026: domanda dal 1° luglio, requisiti e importi

Con la fine dell'anno scolastico si avvicina la scadenza dei contratti a tempo determinato per migliaia di docenti e ATA precari. Chi conclude il rapporto di lavoro il 30 giugno potrà chiedere all'INPS la NASpI, l'indennità di disoccupazione che copre i mesi estivi: la domanda si può presentare dal giorno successivo alla cessazione, quindi dal 1° luglio. Conoscere in anticipo requisiti, importi e termini fa la differenza, perché la data di invio incide direttamente sulla decorrenza dell'assegno.

La NASpI è disciplinata dal D.Lgs. 22/2015 e spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l'occupazione. Per il personale della scuola questo significa che ne hanno diritto i supplenti con contratto a tempo determinato, mentre restano esclusi i docenti e gli ATA di ruolo a tempo indeterminato.

Chi può chiedere la NASpI

Possono accedere alla prestazione i docenti e il personale ATA con contratto a termine che, alla scadenza, si trovino in stato di disoccupazione. Rientrano nel perimetro le supplenze annuali (al 31 agosto), i contratti fino al 30 giugno e le supplenze temporanee concluse per scadenza naturale. La scadenza del contratto è considerata, a tutti gli effetti, una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e proprio per questo i precari della scuola possono contare ogni anno su questo sostegno al reddito.

Attenzione a non confondere la NASpI con la DIS-COLL: la prima riguarda il lavoro dipendente, e quindi la quasi totalità dei contratti scolastici a tempo determinato; la seconda interessa alcune figure iscritte alla Gestione Separata INPS, come collaboratori, assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa, più diffuse nell'università e nella ricerca.

I requisiti: perdita involontaria e 13 settimane

Oltre alla perdita involontaria del lavoro, l'unico altro requisito richiesto è di natura contributiva: occorre aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per la maggior parte dei supplenti che hanno svolto un intero anno scolastico questo requisito risulta ampiamente soddisfatto. In presenza di contratti brevi o di periodi discontinui, invece, è consigliabile verificare la propria posizione contributiva prima di inviare la domanda, eventualmente con il supporto di un Patronato.

Quando presentare la domanda

La domanda va inoltrata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se il contratto scade il 30 giugno, la domanda può essere presentata già da mercoledì 1° luglio. Presentarla quanto prima conviene: la decorrenza dell'indennità dipende infatti dalla data di invio, e un ritardo può tradursi in un rinvio dell'erogazione. La richiesta può essere inoltrata in autonomia tramite SPID, CIE o CNS sul portale dell'INPS, oppure con l'assistenza di un CAF o di un Patronato.

Quanto spetta e per quanto tempo

L'importo è commisurato alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni: in linea generale corrisponde al 75% della retribuzione media mensile entro una soglia stabilita ogni anno, con una quota aggiuntiva del 25% sulla parte eccedente. Secondo i parametri INPS per il 2026, l'importo mensile non può comunque superare il tetto di 1.584,70 euro. L'indennità è soggetta a una riduzione progressiva (décalage) a partire dal sesto mese di fruizione, mentre la durata complessiva è pari, di norma, alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Cosa succede con una nuova supplenza

Una situazione molto frequente riguarda chi riceve una nuova convocazione mentre percepisce la NASpI, tipicamente a settembre. In questi casi è necessario comunicare tempestivamente all'INPS l'avvio del nuovo rapporto di lavoro: a seconda della durata e della tipologia del contratto, l'indennità può essere sospesa, ridotta o far decadere la prestazione. Aggiornare la propria posizione è fondamentale per evitare richieste di restituzione delle somme percepite.

Per i precari della scuola, dunque, l'estate non coincide necessariamente con l'azzeramento del reddito: chi ha lavorato durante l'anno riesce in genere a coprire buona parte del periodo di sospensione grazie alla disoccupazione. La regola d'oro resta una sola: muoversi per tempo, verificare i requisiti contributivi e presentare la domanda subito dopo la scadenza del contratto, senza lasciar scorrere i 68 giorni a disposizione.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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