Una regola spesso sottovalutata rischia di trasformarsi in un boomerang per molti aspiranti supplenti. L'ordinanza che governa le graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2026/2028 ha inasprito le conseguenze dell'abbandono del servizio: chi rinuncia a un incarico già accettato può essere escluso, per l'intero biennio, da tutte le graduatorie utili. Un nodo che diventa centrale proprio ora, alla vigilia dello scioglimento della riserva e in vista della scelta delle sedi in estate, e che conviene conoscere bene prima di compiere scelte avventate.
La regola: rinuncia dopo l'accettazione, esclusione per due anni
Secondo quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il candidato che abbandona un incarico dopo averlo accettato va incontro a una sanzione pesante: l'esclusione dalle graduatorie per tutto il periodo di validità delle stesse, cioè il biennio 2026/2028. La logica della norma è chiara: scoraggiare le rinunce tardive, che lasciano le scuole scoperte e costringono gli uffici a rifare le nomine, con ritardi a danno della continuità didattica. Restano fermi i casi particolari espressamente disciplinati dall'ordinanza, ma la regola generale è netta e va presa sul serio.
Cosa rientra nella sanzione
L'aspetto più delicato riguarda l'ampiezza della misura. L'esclusione, infatti, non colpisce solo la graduatoria da cui è arrivato l'incarico, ma si estende a tutti i canali di reclutamento a tempo determinato: le GPS, le Graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie di istituto. In pratica, chi abbandona dopo l'accettazione rischia di restare fuori dai principali strumenti che consentono di lavorare nella scuola statale per due anni. È una conseguenza che cambia radicalmente la portata della scelta e che impone di valutare con attenzione ogni accettazione.
Attenzione a non confondere: la rinuncia "limitata" alle sedi
Diverso è il caso della scelta delle preferenze. La mancata indicazione di alcune sedi, nella domanda per le supplenze, non equivale a una rinuncia totale alla procedura: viene considerata come rinuncia limitata esclusivamente alle sedi non espresse. Attenzione, però, alla meccanica dell'algoritmo: se non vengono individuate disponibilità tra le sedi indicate, l'aspirante può non ricevere alcuna proposta, perdendo anche l'eventuale possibilità di partecipare alle fasi successive. Non indicare una sede, quindi, è una scelta legittima ma con effetti precisi, da non confondere con l'abbandono dell'incarico già assegnato.
Le scadenze da tenere a mente
Il tema si inserisce in un calendario serrato. Le funzioni per lo scioglimento della riserva, riservato a chi si è inserito in prima fascia in attesa del titolo, sono aperte dal 15 giugno al 2 luglio. La scelta delle massime 150 preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche è invece prevista più avanti, nel corso dell'estate. È in questa fase che gli aspiranti dovranno ponderare quali sedi indicare e quali incarichi essere disposti ad accettare, consapevoli che un'accettazione comporta un impegno la cui interruzione può costare cara.
Il consiglio: scegliere le sedi con consapevolezza
La cornice generale resta quella del sistema delle supplenze previsto dal D.Lgs. 297/1994, il Testo unico della scuola, attuato di anno in anno dalle ordinanze ministeriali. Il messaggio per i precari è di metodo: prima di compilare la domanda, conviene fare un calcolo realistico delle proprie possibilità, indicando solo le sedi che si è effettivamente disposti a raggiungere e ad accettare. Meglio una rinuncia "a monte", limitata alle sedi non espresse, che un abbandono "a valle" di un incarico già accettato, con il rischio di restare fuori dalle graduatorie per due anni. In una fase in cui ogni scelta pesa, l'informazione corretta è la prima forma di tutela.