Con la fine delle lezioni e i contratti a termine in scadenza, per migliaia di docenti e ATA precari si ripropone la consueta domanda di inizio estate: come tutelare il reddito nei mesi che separano la chiusura dell'anno scolastico dal nuovo incarico di settembre. La risposta, anche per il 2026, si chiama NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego erogata dall'INPS a chi perde involontariamente il lavoro. La scadenza naturale di un contratto a tempo determinato rientra a pieno titolo tra i casi che danno diritto all'indennità: vediamo requisiti, importi aggiornati e tempi per la domanda.
A chi spetta
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori dipendenti che cessano l'attività in modo involontario. Per i precari della scuola questo significa che chi conclude una supplenza al 30 giugno o al termine delle attività didattiche può presentare domanda, mentre chi ha un contratto fino al 31 agosto potrà farlo solo alla scadenza di quest'ultimo. La disciplina è quella generale dettata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il cosiddetto Jobs Act degli ammortizzatori sociali.
Il requisito chiave è di tipo contributivo: occorrono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto. È una soglia generalmente alla portata di chi ha svolto una supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, ma è bene verificare la propria posizione, soprattutto in caso di incarichi brevi o frammentati.
Quanto spetta: importi e durata
L'importo della NASpI è commisurato alla retribuzione percepita. Secondo i parametri comunicati dall'INPS con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, per il calcolo si fa riferimento a una soglia di 1.456,72 euro: se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a tale importo, l'indennità è pari al 75% della retribuzione; se la supera, al 75% della soglia si aggiunge il 25% della parte eccedente. In ogni caso l'assegno mensile non può andare oltre il massimale di 1.584,70 euro lordi fissato per il 2026.
La durata è invece pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi. Dal sesto mese di fruizione scatta il cosiddetto décalage: l'importo si riduce del 3% ogni mese rispetto al valore precedente. La riduzione è posticipata all'ottavo mese per chi, alla fine del rapporto di lavoro, aveva già compiuto i 55 anni di età.
Come e quando fare domanda
La domanda va presentata esclusivamente online, attraverso il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. È possibile inoltrarla anche tramite Contact center o rivolgendosi a un patronato. Il termine da rispettare è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto: oltre questa scadenza si perde il diritto all'indennità.
Attenzione anche alla decorrenza: se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla fine del contratto, la NASpI parte dall'ottavo giorno; se inviata dopo, decorre dal giorno successivo alla presentazione. Entro 15 giorni dalla domanda, inoltre, il beneficiario deve attivare il percorso presso il Centro per l'impiego con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, adempimento previsto per mantenere la prestazione.
Le novità del 2026
Rispetto agli anni passati, la principale modifica riguarda la NASpI anticipata, cioè la liquidazione in un'unica soluzione per chi avvia un'attività autonoma o aderisce a una cooperativa: dal 2026 l'erogazione avviene in due rate, il 70% subito e il restante 30% al termine della durata teorica della prestazione e comunque non oltre sei mesi dalla domanda di anticipazione.
Resta inoltre la possibilità di cumulare la NASpI con un nuovo lavoro entro determinati limiti di reddito: 8.500 euro annui per il lavoro dipendente e 5.500 euro per quello autonomo, con obbligo di comunicazione all'INPS tramite il modello NASpI-COM entro 30 giorni.
Cosa tenere a mente
Per il personale precario della scuola la NASpI rappresenta un sostegno importante nei mesi estivi, in attesa delle convocazioni per le supplenze del prossimo anno scolastico. Conviene presentare la domanda quanto prima dopo la scadenza del contratto, sia per non incorrere nel termine dei 68 giorni sia per anticipare la decorrenza dell'indennità. Chi prevede di rientrare in servizio a settembre dovrà poi comunicare tempestivamente la nuova assunzione, che determina la sospensione o la cessazione della prestazione. Un controllo della propria posizione contributiva, anche con il supporto di un patronato, resta il modo più sicuro per non lasciare nulla al caso.