Si chiamava Emiliana Natale, aveva 45 anni, insegnava in una scuola paritaria di Angri, in provincia di Salerno, e la sera del 17 marzo 2026 stava tornando a casa dopo aver finito le lezioni di doposcuola. Investita due volte sulla stessa strada, da due auto diverse, è morta poche ore dopo al Cardarelli di Napoli. Lascia marito e due figli. La sua morte riapre una questione che riguarda migliaia di docenti: quando un'insegnante muore tornando dal lavoro, cosa spetta alla famiglia?
Emiliana Natale lavorava a doppio turno: lezioni mattutine e doposcuola pomeridiano nella stessa struttura privata. Quella sera, come tante altre, stava percorrendo via Nazionale ad Angri per fare ritorno a casa. All'altezza dello stabilimento de "La Doria", sotto la pioggia, è stata investita da una prima vettura. Il conducente si è fermato. Prima che la situazione si chiarisse, una seconda auto in direzione opposta l'ha travolta trascinandola sull'asfalto. Emiliana è rimasta incastrata sotto l'abitacolo. Trasportata d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e poi trasferita al Cardarelli di Napoli, è morta nel giro di poche ore. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e disposto l'autopsia.
Nello stesso periodo, in Umbria, un'altra insegnante è morta a seguito di un incidente mentre si trovava tra casa e scuola. Due morti nel giro di giorni che ripropongono con urgenza un tema spesso trascurato: la tutela dei docenti quando l'incidente avviene fuori dall'edificio scolastico, nel tragitto di lavoro.
Cos'è l'infortunio in itinere e quando si applica
L'infortunio in itinere è l'incidente che avviene durante il tragitto normale tra l'abitazione e il luogo di lavoro, o tra due sedi di lavoro. Il riferimento normativo principale è il D.P.R. 1124/1965 — il Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni — che riconosce questa fattispecie come coperta dalla tutela INAIL, a condizione che ricorrano tre requisiti: la normalità del percorso, la compatibilità dell'orario con il servizio e l'assenza di deviazioni non giustificate da necessità personali.
Nel caso di Emiliana Natale, il nesso con il lavoro appare solido: stava rientrando a casa direttamente dopo il doposcuola, in orario congruente con la fine del turno pomeridiano, su un percorso verosimilmente abituale. La qualificazione come infortunio in itinere — che spetta all'INAIL a valle dell'istruttoria — non è automatica, ma gli elementi oggettivi sembrano favorevoli. Un aspetto importante: la continuità tra il turno mattutino e il doposcuola in una stessa struttura rafforza il nesso, perché il rientro avveniva al termine di un unico "ciclo lavorativo" svolto nello stesso giorno.
Va sottolineato che il tragitto a piedi — come presumibilmente quello di Emiliana, investita mentre attraversava sulle strisce — rientra nella tutela in modo più diretto rispetto all'uso del mezzo privato, per il quale la normativa richiede un'ulteriore condizione di indispensabilità.
Se il decesso viene riconosciuto come infortunio mortale: le prestazioni INAIL
Quando un infortunio in itinere causa la morte del lavoratore e viene formalmente riconosciuto come tale dall'INAIL, la famiglia ha diritto a un pacchetto di prestazioni economiche previsto dal Testo Unico. Il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia di infortunio all'INAIL, sulla base della quale l'ente avvia l'istruttoria. In assenza di denuncia datoriale, i superstiti possono presentarla direttamente, allegando la documentazione sanitaria che ricostruisce causa e dinamica del decesso.
Le prestazioni principali sono tre. La prima è la rendita ai superstiti: una prestazione mensile vitalizia, non soggetta a tassazione IRPEF, che decorre dal giorno successivo alla morte. La quota spettante al coniuge è pari al 50% della retribuzione convenzionale massima del settore industria (base di calcolo in vigore per i decessi dal 1° gennaio 2014 in poi). A ciascun figlio spetta il 20% della stessa base, fino al compimento dei 18 anni, o fino ai 21 se studente di scuola media superiore o professionale, o fino ai 26 anni se studente universitario senza reddito da lavoro. La somma delle quote non può superare complessivamente il 100% della base retributiva; se superiore, le quote vengono ridotte proporzionalmente. La rendita al coniuge dura fino alla morte o al contrarre di un nuovo matrimonio.
La seconda prestazione è l'assegno funerario: un importo una tantum riconosciuto a chi ha sostenuto le spese funebri, rivalutato annualmente. L'importo attuale si aggira intorno ai 10.000 euro, non soggetti a IRPEF.
La terza è il beneficio una tantum del Fondo vittime gravi infortuni, istituito dalla Finanziaria 2007 per i casi di infortuni mortali verificatisi dal 1° gennaio 2007 in poi. L'importo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare superstite e alle risorse annuali del Fondo, ed è erogato in aggiunta alla rendita. Per i superstiti di lavoratori assicurati INAIL è prevista anche un'anticipazione della rendita pari a tre mensilità calcolate sul minimale di legge, contestuale all'erogazione del beneficio una tantum.
Dal 2026 è prevista inoltre la possibilità di richiedere borse di studio INAIL per i figli degli assicurati deceduti per infortunio sul lavoro, destinate agli alunni delle scuole primarie, secondarie e degli istituti superiori, in aggiunta alle prestazioni ordinarie già descritte.
Il problema che nessuno vuole affrontare: il doposcuola non è sempre lavoro riconosciuto
La vicenda di Emiliana Natale solleva un nodo che riguarda migliaia di insegnanti in tutta Italia: quanti docenti svolgono il doposcuola in modo non del tutto formale, con contratti a progetto, accordi verbali o inquadramenti atipici che rendono più incerto il riconoscimento della continuità lavorativa? Nelle scuole paritarie del privato, come quella in cui lavorava Emiliana, la situazione contrattuale è spesso più variegata rispetto agli istituti statali, e non sempre gli orari del doposcuola sono tracciati con la stessa precisione dei turni mattutini.
Questo non cambia il quadro normativo di principio, ma incide sulla pratica: per riconoscere l'infortunio in itinere l'INAIL ha bisogno di documentazione che attesti l'orario di fine servizio, la continuità tra mattina e pomeriggio e la coerenza del percorso. Se quella documentazione manca — se il registro delle presenze del doposcuola non esiste, se il contratto non specifica gli orari pomeridiani, se non c'è un'uscita timbrata — l'istruttoria diventa più difficile e il riconoscimento meno scontato.
La FLC CGIL ha già sollevato questa questione nei mesi scorsi: il precariato nella scuola non è solo un problema di tutele economiche durante il servizio, ma anche di copertura nei momenti di transizione — il tragitto casa-scuola, il rientro dal doposcuola — che per un lavoratore dipendente ordinario sono tutelati per legge, ma per un docente precario su contratto atipico rischiano di diventare zone grigie.
Cosa deve fare la famiglia adesso
In attesa delle indagini della Procura di Nocera Inferiore — che riguardano la responsabilità penale dei conducenti delle due auto coinvolte, procedimento del tutto distinto da quello INAIL — la famiglia di Emiliana Natale ha diritto ad avviare la procedura per il riconoscimento dell'infortunio mortale in itinere.
Il primo passo è verificare se il datore di lavoro — la scuola paritaria in cui insegnava — ha già presentato o sta per presentare la denuncia di infortunio all'INAIL. In caso contrario, i superstiti possono presentarla direttamente, raccogliendo tutta la documentazione disponibile: il contratto di lavoro, i registri delle presenze, eventuali comunicazioni sull'orario del doposcuola, i referti medici del pronto soccorso, i verbali delle forze dell'ordine intervenute, le testimonianze di chi era presente. La documentazione deve essere trasmessa alla sede INAIL territorialmente competente in base al domicilio della lavoratrice deceduta.
Per la parte civile — il risarcimento del danno da parte dei responsabili dell'incidente stradale — si apre un procedimento separato. La rendita INAIL e il risarcimento da parte del terzo responsabile non si sommano integralmente: secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (sentenza SS.UU. n. 12566/2018), l'importo della rendita INAIL va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo. I superstiti hanno comunque diritto al risarcimento del danno morale e del danno biologico patiti in conseguenza della perdita del familiare, che l'INAIL non copre.
Emiliana Natale aveva 45 anni. Lavorava mattina e pomeriggio per portare a casa uno stipendio che, in una scuola paritaria del Sud, non è mai generoso. Stava tornando a casa. È morta su una strada che avrebbe attraversato mille altre volte. La sua storia è anche la storia di decine di migliaia di insegnanti italiani che ogni giorno fanno lo stesso tragitto — e che meritano di sapere che quello spostamento, se necessario al lavoro, è protetto dalla legge.