Personale ATA

18 ore di permesso per personale ATA fisso e temporaneo

10 ottobre 2020 di Vincenzo Schirripa

18 ore di permesso per personale ATA fisso e temporaneo. Questa è la concessione indicata dall'articolo 33 del CCNL scuola/2018. Le indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale dispongono che i collaboratori scolastici possano assentarsi per un totale di diciotto ore annuali per effettuare visite specialistiche, terapie mediche, prestazioni ambulatoriali, analisi, indagini sanitarie ed esami diagnostici. I permessi in questione possono essere fruiti sia su base oraria che giornaliera.

Ore di permesso anche per i supplenti

Le ore di permesso per visite mediche e terapie specialistiche possono essere richieste anche dal personale a tempo determinato, ma in questo caso vengono riproporzionate.

Vediamo la distinzione tra fruizione oraria e giornaliera.

Fruizione oraria

Se i permessi sono fruiti in ore:

Si tenga presente che la fruizione oraria di sei ore equivale per convenzione ad un'intera giornata lavorativa.

Fruizione giornaliera

Se i permessi sono fruiti per l'intera giornata:

Oltre a quanto indicato sopra resta sempre valido il ricorso al giorno di malattia e la possibilità per il dipendente di fruire anche di:

Sopra la soglia delle 18 ore si applicano le condizioni applicate sullo stato di malattia.

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