Mansioni ATA e posizione economica sono due aspetti distinti: il contratto non collega alla posizione economica alcuna mansione ulteriore rispetto a quelle ordinarie del profilo.
L'articolo 52 del CCNL del 18 gennaio 2024 definisce la posizione economica come una valorizzazione professionale, prevedendo un valore annuo lordo che varia da 700 a 2.000 euro a seconda dell'area. Le mansioni restano quelle proprie del profilo di appartenenza, mentre i compiti aggiuntivi vengono regolati tramite incarichi specifici o attraverso la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
Equivalenza delle mansioni e profili
All'interno della stessa Area vige l'equivalenza e la fungibilità delle mansioni. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere i compiti per cui è stato assunto e quelli equivalenti previsti dalla propria Area, fatta eccezione per le attività che richiedono abilitazioni o titoli specifici, come stabilito dall'articolo 50, commi 2 e 5, in linea con l'articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
L'articolo 52 del CCNL regola esclusivamente requisiti, graduatorie e importi, senza elencare compiti specifici. Per individuare le attività quotidiane si fa riferimento all'Allegato A, i cui elenchi hanno carattere esemplificativo e comprendono tutti i profili dell'Area, inclusi cuochi, guardarobieri, infermieri e operatori dei servizi agrari.
Incarichi specifici e indennità
L'articolo 54 consente alle istituzioni scolastiche di conferire incarichi specifici di natura organizzativa o di responsabilità nei casi in cui siano richieste responsabilità ulteriori, rischio o disagio. Questi incarichi hanno la durata di un anno scolastico e danno diritto a un'indennità accessoria definita nella contrattazione integrativa d'istituto, assegnata dal dirigente scolastico su proposta del DSGA.
Per il personale collaboratore, le risorse sono destinate in via prioritaria all'assistenza agli alunni, compresi quelli dell'infanzia e con disabilità, e al primo soccorso. I dipendenti titolari di posizione economica che ricevono un incarico devono verificare quanto previsto dal comma 4: la contrattazione integrativa nazionale può stabilire che l'indennità dell'incarico venga assorbita in tutto o in parte fino al valore della posizione già percepita, limitatamente agli incarichi attribuiti dopo la definizione di tale accordo.
Sostituzione del DSGA
In caso di assenza del DSGA per più di 15 giorni o per periodi tali da compromettere il funzionamento della scuola, l'articolo 57 prevede che il dirigente scolastico conferisca un incarico temporaneo al personale in servizio nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in subordine, nell'Area degli Assistenti, per una durata massima di tre mesi continuativi.
Chi effettua la sostituzione riceve l'indennità di direzione prevista dall'articolo 56 per ogni giorno di servizio effettivo, in sostituzione del compenso individuale accessorio. Per assenze superiori a tre mesi, l'incarico viene gestito dall'ufficio dell'ambito territoriale.
Immagine di copertina generata con l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo: non ritrae persone, luoghi o istituti reali citati nell'articolo.
Fonte: Informazione Scuola