Il punteggio delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028 si determina sommando tre componenti fondamentali: il titolo di accesso, i titoli culturali e professionali e i mesi di servizio insegnati. Il meccanismo di attribuzione dei punti è stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che contiene le tabelle di valutazione allegate per ciascun ordine di scuola e fascia.
Per ogni docente precario o aspirante tale, conoscere la struttura di calcolo è essenziale per verificare l’esattezza dell’attribuzione del punteggio da parte del sistema informatico ministeriale e prevenire rettifiche dagli Uffici Scolastici Territoriali.
Le tre sezioni che compongono la graduatoria
L’articolo 8, comma 1, dell’OM 27/2026 disciplina l’articolazione delle dieci tabelle di valutazione relative alle diverse graduatorie.
- Sezione A: valuta il titolo d’accesso necessario per l’inserimento in graduatoria e il relativo voto conseguito.
- Sezione B: raccoglie i titoli culturali e professionali aggiuntivi (lauree ulteriori, dottorati, certificazioni).
- Sezione C: attribuisce il punteggio maturato con il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole.
Il punteggio complessivo viene elaborato automaticamente dal sistema informatico in fase di presentazione della domanda (art. 8, comma 4). Successivamente, al momento del primo contratto a tempo determinato, la scuola polo o l’Ufficio Scolastico effettua la verifica dei titoli dichiarati, procedendo all'eventuale convalida o rettifica dei punti (art. 8, comma 7).
Sezione A: come si valuta il titolo di accesso
Il punteggio del titolo d’accesso varia a seconda della fascia di appartenenza e della tipologia di graduatoria.
Seconda fascia (secondaria e ITP)
Nelle tabelle A/4 (secondaria di primo e secondo grado) e A/6 (ITP), il titolo di accesso (laurea o diploma) attribuisce un punteggio base di 12 punti per un voto pari a 60/110. Per votazioni superiori a 76/110, si aggiungono 0,50 punti per ogni voto in più. In caso di votazione massima con lode, vengono assegnati ulteriori 4 punti, portando il tetto massimo della valutazione del voto a 33 punti.
Qualora il voto del titolo non sia espresso in centodecimi, il sistema provvede al riproporzionamento matematico in centodecimi, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50.
Prima fascia (docenti abilitati e specializzati)
.2, che assegna punti aggiuntivi in base alla specificità del percorso di abilitazione o specializzazione svolto.
.2 premia la tipologia di corso seguito (come i percorsi abilitanti per posto comune o i corsi TFA per il sostegno), integrando il valore espresso dal titolo. Va ricordato che nella graduatoria A/1 di prima fascia per infanzia e primaria, il servizio prestato contestualmente alla frequenza del corso SFP non è valutabile separatamente nella Sezione C, in quanto già ricompreso nella valutazione complessiva del titolo.
Sezione B: i titoli culturali e informatici
La Sezione B rappresenta la parte della graduatoria su cui l'aspirante può fare la differenza accumulando qualifiche aggiuntive.
- Unicità della valutazione: uno stesso titolo non può essere dichiarato più volte all'interno della medesima graduatoria e il titolo di accesso (Sezione A) non viene valutato una seconda volta tra i titoli culturali della Sezione B.
- Master e Perfezionamenti: i master universitari di I e II livello e i corsi di perfezionamento da 60 CFU con esame finale (voce B.15) attribuiscono 1 punto ciascuno, per un massimo di tre titoli conseguiti in tre anni accademici distinti.
- Certificazioni informatiche: sono valutabili unicamente i titoli rilasciati da enti accreditati ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17024 e conformi ai quadri europei. Il limite massimo complessivo per le certificazioni informatiche e digitali è di 2 punti totali. Le certificazioni conseguite e già valutate nei precedenti bienni conservano una valutazione transitoria di 0,50 punti l'una, nel rispetto del tetto massimo previsto. Un attestato di competenze digitali privo di accreditamento ACCREDIA vale 0 punti.
- Certificazioni linguistiche: si valuta un solo titolo per ciascuna lingua straniera, rilasciato da enti riconosciuti dal Ministero (B2 = 3 punti, C1 = 4 punti, C2 = 6 punti). Il titolo CeClil o il corso di perfezionamento CLIL da 60 CFU valevole 3 punti (voce B.13) è valutabile solo se abbinato alla relativa certificazione linguistica di livello pari o superiore al B2.
- Dottorato di ricerca: la voce B.7 riconosce 14 punti per il possesso del titolo di dottore di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato.
Per consultare nel dettaglio il valore di ogni singolo titolo culturale e verificare la propria posizione in base alla tabella specifica di riferimento, è disponibile lo strumento online per il calcolo del punteggio GPS.
Sezione C: regole per il calcolo del servizio
La valutazione dei servizi d'insegnamento svolti nelle scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale segue parametri rigidi uguali in tutte le tabelle allegate all'OM 27/2026.
| Tipologia di Servizio | Punteggio per Mese | Massimo per Anno Scolastico |
|---|---|---|
| Specifico (C.1) (Sulla stessa classe di concorso o posto di sostegno dello stesso grado) |
2 punti | 12 punti |
| Aspecifico (C.2) (Su diversa classe di concorso, altro grado o altro tipo di posto) |
1 punto | 6 punti |
Il conteggio dei giorni e delle frazioni di mese
Il punteggio per il servizio viene calcolato su base mensile: si considera un mese intero ciascun periodo di 30 giorni oppure una frazione di almeno 16 giorni svolta nello stesso anno scolastico. In sede di calcolo informatico, i giorni di servizio complessivi presi in carico vengono sommati: i blocchi completi da 30 giorni generano un mese di servizio; la frazione residua finale assegna l'ulteriore mese solo se raggiunge o supera i 16 giorni.
Ad esempio, un servizio specifico di 165 giorni equivale a 5 mesi interi e un resto di 15 giorni (non valutabile), pari a 10 punti. Con 166 giorni di servizio, il resto raggiunge i 16 giorni e fa scattare il 6° mese completo, garantendo il massimo annuo di 12 punti.
Fa eccezione alla regola dei giorni il servizio ininterrotto prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 11, comma 14, della legge 124/1999): questo periodo garantisce comunque l'attribuzione dell'intera annualità di servizio (12 punti specifici o 6 aspecifici), indipendentemente dal numero totale dei giorni accumulati.
Infine, l'articolo 16, comma 1, dell'ordinanza stabilisce un tetto massimo inderogabile: un docente non può superare i 12 punti complessivi di servizio nell'arco dello stesso anno scolastico, anche se nello stesso periodo ha prestato insegnamento su più classi di concorso o tipologie di posto.
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