I docenti precari assunti con un contratto a tempo determinato che scade il 30 giugno oppure il 31 agosto possono usufruire di tre giorni di permesso retribuito ogni anno scolastico per gestire esigenze di carattere personale o familiare.

Questo diritto trova fondamento nell'articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca firmato il 18 gennaio 2024, le cui disposizioni valgono per entrambe le principali scadenze delle supplenze annuali. Questa misura rappresenta una garanzia essenziale per il corpo docente non a tempo indeterminato, offrendo la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro pur continuando a percepire lo stipendio stabilito dagli accordi di categoria.

Come presentare la richiesta e i documenti necessari

Per ottenere il via libera, l'interessato deve inoltrare un'apposita istanza all'istituto scolastico di servizio, allegando le pezze d'appoggio idonee a giustificare la richiesta. Non è obbligatorio ricorrere esclusivamente a certificazioni rilasciate da enti esterni, poiché l'ordinamento consente di ricorrere validamente anche alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Sul tema si è espressa l'ARAN mediante uno specifico orientamento applicativo, evidenziando che le ragioni addotte devono comunque rappresentare la causa effettiva che giustifica l'assenza. Di conseguenza, l'utilizzo dell'autocertificazione non esonera dall'obbligo di esplicitare le motivazioni alla base della domanda, ma offre al lavoratore un mezzo alternativo per comprovare la propria situazione nel rispetto delle norme vigenti.

L'assegnazione dei tre giorni fa riferimento al singolo anno scolastico e va finalizzata esclusivamente a coprire necessità personali o familiari. Si precisa che tali permessi non costituiscono giornate di svago fruibili senza giustificazione e non possono essere considerati un'estensione delle ferie. Il quadro contrattuale vigente prevede inoltre una netta separazione tra questa categoria di supplenti e i docenti legati alla scuola da rapporti di lavoro a tempo determinato di durata differente, per i quali il contratto delinea un regime normativo autonomo.