Il diritto di accesso agli atti nelle scuole riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e conservati dall'amministrazione scolastica. Un istituto non può essere costretto a produrre nuovi atti né a certificare l'esistenza di indagini o procedimenti mai avviati.
A precisare i limiti delle richieste ostensive rivolte alle scuole è il Tar Lazio con la sentenza n. 15701/2026. La decisione definisce con chiarezza fino a dove può spingersi la richiesta di trasparenza presentata dagli utenti.
I limiti dell'accesso documentale a scuola
I giudici amministrativi hanno chiarito che l'accesso agli atti consente ai richiedenti di prendere visione e ottenere copia di documenti effettivi e già formati. L'istituto scolastico non è tenuto a svolgere un'attività di rielaborazione dati, né a redigere nuove attestazioni o certificare lo svolgimento di verifiche interne che non sono mai state aperte.
La pronuncia affronta inoltre una regola procedurale decisiva: quando viene presentato un ricorso legato a una segnalazione, l'atto deve essere notificato alla persona direttamente interessata (controinteressato), qualora sia stata espressamente individuata.
Il caso concreto
La decisione del tribunale amministrativo trae origine da una vicenda della vita scolastica quotidiana: un colloquio tra un padre e i docenti del figlio non si era svolto. Il genitore aveva poi appreso da un insegnante che la riunione era stata annullata, elemento da cui è scaturita la richiesta di accesso e il successivo contenzioso.
Fonte: Il Sole 24 Ore