Le questioni relative alla compatibilità costituzionale della riserva del 15% per il Servizio Civile e del 30% per i militari nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nel reclutamento scolastico sono al centro di un approfondimento giuridico pubblicato da La Voce della Scuola, in risposta alle osservazioni inviate da una lettrice.
Il quadro normativo e la proposta di modifica
Il dibattito prende le mosse da una precedente segnalazione della Community Uniti per INDIRE, a firma della portavoce Daniela Nicolò, che aveva avanzato la proposta di sostituire, limitatamente al reclutamento del personale docente ed educativo, la riserva del 15% con un riconoscimento fisso di sei punti.
La riserva del 15% trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, come modificato dal decreto-legge n. 44 del 2023 (convertito nella legge n. 74 del 2023) e successivamente esteso ai volontari del Servizio Civile Nazionale dal decreto-legge n. 25 del 2025 (convertito nella legge n. 69 del 2025).
Principi costituzionali e riserve di posti
L'analisi affronta il rapporto tra le misure premiali e i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, richiamando gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Viene evidenziato che la scuola presenta caratteristiche specifiche — tra cui la continuità didattica e la qualità dell'insegnamento — che configurano interessi pubblici rilevanti, rendendo possibile una disciplina particolare del reclutamento purché sostenuta da finalità ragionevoli e proporzionate.
Nel dibattito viene inoltre richiamata la sentenza n. 42 del 2026 della Corte costituzionale, precisando tuttavia che la pronuncia riguarda il personale sanitario e le procedure relative all'interruzione volontaria di gravidanza, offrendo principi generali ma senza dichiarare illegittime le riserve per il Servizio Civile.
Il confronto con la riserva per i volontari militari
Un ulteriore nodo centrale riguarda il parallelismo con la riserva del 30% prevista per determinate categorie di volontari delle Forze Armate, disciplinata dagli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).
Pur rispondendo a finalità differenti — la valorizzazione e ricollocazione professionale del personale militare da un lato, e il riconoscimento dell'attività volontaria per la comunità dall'altro — entrambe le misure incidono sull'ordine di assegnazione dei posti. Sul piano strettamente giuridico, viene evidenziato che il Parlamento può modificare una disciplina legislativa senza l'obbligo di intervenire contemporaneamente su tutte le disposizioni che regolano istituti analoghi, fermo restando il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

