Un licenziamento giudicato illegittimo e discriminatorio, accompagnato dall'ordine di reintegrare immediatamente la lavoratrice e di annullare la richiesta di restituzione delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni. È quanto stabilito dal Tribunale di Lucca in merito alla vicenda di un'assistente amministrativa in servizio in un istituto comprensivo della Piana.
La lavoratrice, entrata di ruolo a settembre 2011, aveva iniziato ad affrontare dal 2014 una grave patologia oncologica con terapie e interventi fortemente invalidanti, che avevano comportato un'invalidità riconosciuta al 67%. La condizione di salute aveva reso necessarie assenze continuative dal lavoro da febbraio 2019 fino all'aprile 2025.
La ricostruzione del caso e il ricorso
Come riporta La Nazione, nelle certificazioni mediche trasmesse via telematica all'istituto veniva indicato lo stato patologico connesso alla situazione di invalidità riconosciuta. L'amministrazione scolastica e il ministero avevano tuttavia interpretato i periodi come richieste di congedo per "grave patologia", una categoria esclusa dal calcolo del periodo di comporto.
Soltanto nel 2025 l'istituto si è accorto della discordanza formale nei certificati, decidendo di ricalcolare le assenze come malattia ordinaria e retrodatando il superamento del comporto al 2020. Da questa operazione sono derivati il provvedimento di licenziamento e la richiesta, avanzata dalla Ragioneria territoriale dello Stato, di restituire circa 98mila euro di stipendi percepiti nel quinquennio. Contro tali atti la dipendente ha presentato ricorso, assistita dalle avvocate Victoria Parise e Giulia Tirozzi.
La decisione del giudice del lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, Antonella De Luca, ha accolto il ricorso di primo grado evidenziando che l'istituto aveva il dovere di verificare subito e con attenzione la documentazione, senza fare ricadere sulla lavoratrice le conseguenze di un errore o dell'inerzia del datore di lavoro prolungata per anni.
Il Tribunale ha inoltre riscontrato gli estremi di una discriminazione indiretta. Pur conoscendo lo stato di invalidità e la patologia della dipendente, l'applicazione rigida del periodo di comporto ordinario senza attivare un confronto e senza valutare "accomodamenti ragionevoli" — come previsto dalle normative nazionali ed europee — costituisce, secondo la sentenza, una condotta discriminatoria.
I decreti di licenziamento sono stati conseguentemente dichiarati nulli. L'istituto dovrà procedere all'immediata reintegra dell'assistente amministrativa, mentre il Ministero è stato condannato al risarcimento del danno mediante il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del recesso fino all'effettivo rientro, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Annullata infine anche la nota di recupero dei 98mila euro.