Nuova pronuncia del Tribunale di Foggia in materia di diritti del personale scolastico a tempo determinato. La Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2360 pubblicata il 1° ottobre 2026 e patrocinata dall'ufficio legale della Uil Scuola Puglia con l'avvocato Marco Dibitonto, ha accolto il ricorso di un docente precario riconoscendo il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie e le festività soppresse non godute, e condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di 2.553,50 euro lordi, oltre agli interessi.
Nel dettaglio, la cifra liquidata dal giudice si compone di 1.730,51 euro lordi relativi a 27,15 giorni di ferie maturate e non fruite, e di 822,99 euro per 13 giorni di riposo legati alle festività soppresse, maturati nel corso delle supplenze svolte negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
I princìpi della sentenza e la distinzione sui periodi di sospensione
La pronuncia ribadisce che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i supplenti non può essere escluso in via automatica. Secondo il Tribunale, la perdita di questo diritto si verifica soltanto se l'amministrazione dimostra di avere messo concretamente il docente nella condizione di usufruire delle ferie, fornendo un'informazione chiara e tempestiva riguardo alle conseguenze della mancata fruizione.
Il giudice ha inoltre tracciato una netta distinzione tra i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali — nei quali il docente ha la possibilità di programmare le ferie — e l'intervallo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. In quest'ultimo arco temporale, il personale docente resta normalmente impegnato nello svolgimento di scrutini, esami, attività valutative e altri adempimenti funzionali all'insegnamento: per questo motivo, il lavoratore non può essere considerato automaticamente in ferie.
In assenza della prova di un apposito avviso da parte datoriale, l'omesso godimento delle ferie non può essere imputato a una libera e consapevole scelta del dipendente, facendo così scattare il diritto all'indennità sostitutiva.
Respinta la prescrizione quinquennale
All'interno della decisione, il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione, confermando che l'indennità sostitutiva per le ferie e i riposi non goduti possiede natura risarcitoria e prevede l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
Sulla pronuncia è intervenuto Nicola Rega, Segretario Generale UIL Scuola Foggia, evidenziando come la decisione confermi che i diritti del personale precario non possano essere sacrificati da automatismi amministrativi e ribadendo l'obbligo dell'amministrazione di informare in modo puntuale il personale sulla possibilità di fruire delle ferie.
Fonte: FoggiaToday




