Anche per lo studente-atleta di alto livello in possesso di un piano didattico personalizzato la promozione non è automatica. In presenza di lacune formative non colmate nelle prove di recupero, la bocciatura resta legittima e il passaggio alla classe successiva può saltare.

A chiarirlo è il Tar Friuli Venezia Giulia con il decreto n. 126/2026, con cui ha respinto la richiesta cautelare presentata dalla famiglia di un alunno iscritto a un liceo classico.

Il caso: insufficienze e prove di recupero non superate

La vicenda riguarda un ragazzo riconosciuto ufficialmente come "Studente-atleta di alto livello". Durante l'anno scolastico erano emerse insufficienze nelle materie di latino, greco e matematica. Nel mese di giugno il consiglio di classe aveva sospeso il giudizio. Successivamente, le prove di recupero sostenute non hanno consentito di superare le carenze, portando la scuola a deliberare la non ammissione alla classe successiva.

La famiglia ha quindi impugnato la decisione davanti al giudice amministrativo, sostenendo che l'insuccesso scolastico non potesse essere imputato al giovane e chiedendo l'iscrizione con riserva al classe superiore.

La decisione del Tar: il piano personalizzato non assicura la promozione

Il tribunale amministrativo ha respinto la domanda cautelare evidenziando un elemento concreto: lo studente non aveva raggiunto una preparazione sufficiente per superare i debiti scolastici.

I giudici hanno chiarito che eventuali carenze nella gestione didattica non possono trasformarsi in un diritto alla promozione. Il percorso personalizzato serve a mettere a disposizione strumenti e supporti adeguati per conciliare studio e impegno sportivo, ma non a garantire il passaggio di classe in assenza dei requisiti di apprendimento. Promuovere un alunno senza le basi necessarie rischierebbe soltanto di appesantire le sue difficoltà nel prosieguo degli studi.

Il Tar ha infine richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale: il giudice non può svolgere il ruolo di commissione d'esame per valutare se lo studente meriti la promozione. La verifica degli apprendimenti rientra nella competenza esclusiva della scuola, mentre al giudice spetta unicamente controllare la legittimità dell'operato dell'istituto.

Fonte: Il Sole 24 Ore