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Scuola

Supplenti, Cassazione: l'immissione in ruolo non cancella il risarcimento

11 ottobre 2026 di Vincenzo Schirripa

L'immissione in ruolo non cancella il diritto al risarcimento per chi ha subito una reiterazione illegittima di contratti a termine nella scuola. A chiarirlo è la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, che ha stabilito che la stabilizzazione a tempo indeterminato si affianca all'indennità risarcitoria ma non la sostituisce, riconoscendo ai lavoratori una somma compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.

La decisione della Suprema Corte applica il nuovo testo dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dal decreto-legge 131/2024 e convertito nella legge 166/2024) anche a tutte le cause attualmente pendenti, superando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assunzione a tempo indeterminato sanava l'abuso commesso dall'amministrazione.

Cosa prevede la decisione della Cassazione

La questione era giunta ai giudici di legittimità dopo che una pronuncia di merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul risarcimento, considerando la sopravvenuta immissione in ruolo come una sanatoria del danno. La Cassazione ha invece cassato la decisione.

I parametri: da 4 a 24 mensilità senza prova del danno

In base alla norma esaminata, il lavoratore ha diritto all'indennità economica senza dover fornire la prova del danno subito, ferma restando la possibilità di dimostrare un eventuale danno superiore. L'importo viene determinato dal giudice tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, valutando la gravità della violazione, il numero dei contratti a termine stipulati e la durata complessiva del servizio.

La riforma normativa e la pronuncia della Corte si inseriscono nel quadro della procedura d'infrazione europea aperta contro l'Italia per la mancata prevenzione e sanzione dell'abuso di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, che coinvolge insegnanti e personale ATA.

La posizione del sindacato Anief

Soddisfazione è stata espressa da Anief, che ha promosso il contenzioso contro la reiterazione dei contratti a termine. Il presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico.

«Questa sentenza conferma ciò che sosteniamo dal giorno in cui il decreto-legge n. 131 del 2024 è entrato in vigore: il risarcimento del precariato si misura sulla gravità dell’abuso, qualunque sia la sorte successiva del contratto. L’immissione in ruolo arrivata dopo dieci, quindici, venti anni di supplenze chiude il precariato per il futuro; gli anni di precariato, già vissuti senza certezze, restano da risarcire».

Secondo l'organizzazione sindacale, la pronuncia apre la strada alla prosecuzione o alla riattivazione dei giudizi per docenti precari con oltre 36 mesi di servizio (a partire da insegnanti di sostegno e di religione cattolica) e personale ATA, impedendo ai giudici di merito di chiudere le vertenze con la formula della cessata materia del contendere per avvenuta immissione in ruolo.

Tags: precariato docenti supplenze
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