Il personale ATA della scuola — sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con contratto annuale — ha diritto a un monte ore dedicato specificamente a visite mediche, esami diagnostici, terapie e prestazioni specialistiche. Lo prevede l'articolo 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che distingue questo istituto dai normali permessi personali e dall'assenza per malattia.
Il limite delle 18 ore: come si calcola
Il contratto fissa un tetto massimo di 18 ore per ciascun anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto). Il computo include anche gli eventuali tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura sanitaria e rientrare in servizio, secondo le condizioni previste dalla disciplina contrattuale.
Non è obbligatorio utilizzare le ore in un'unica soluzione: i permessi possono essere fruiti anche per singole prestazioni, fino a esaurimento del monte ore annuo.
Chi può usufruirne
- personale ATA assunto a tempo indeterminato;
- personale ATA a tempo determinato con contratto annuale (con scadenza 31 agosto o 30 giugno).
Come presentare la richiesta
Per accedere al permesso è necessario presentare domanda secondo le modalità previste dal contratto, allegando la documentazione giustificativa richiesta a comprova della prestazione sanitaria effettuata.
Conoscere questa specifica previsione contrattuale evita di confondere i permessi sanitari con altre tipologie di assenza, permettendo al dipendente di assentarsi per esigenze di salute documentate senza dover ricorrere a un'intera giornata di permesso o di malattia.