Con l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, il tema della sicurezza nei percorsi di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) torna al centro dell'attenzione normativa. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha diffuso una nota di riepilogo che chiarisce gli adempimenti necessari per le scuole e le strutture ospitanti, confermando l'importanza di una pianificazione rigorosa per garantire la tutela della salute degli studenti.
Cosa cambia per i percorsi PCTO
La normativa ha subito diverse evoluzioni negli ultimi anni. Il quadro degli obblighi di sicurezza rimane saldamente ancorato alla normativa vigente, garantendo una continuità operativa nella gestione delle attività di orientamento e formazione sul campo.
Tra le principali novità introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n.
- L'obbligo per le istituzioni scolastiche di individuare un docente coordinatore di progettazione, per assicurare la coerenza dei percorsi con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- L'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (RASL), con una sezione specifica dedicata alle misure di prevenzione e ai dispositivi di protezione individuale per gli studenti.
- L'estensione della copertura assicurativa INAIL anche per gli infortuni in itinere, ovvero durante il tragitto casa-struttura ospitante, come previsto dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Divieto di lavorazioni ad alto rischio
Un punto fermo della normativa attuale riguarda il divieto di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio. Le aziende ospitanti devono classificare le mansioni in base al codice ATECO e alla valutazione dei rischi contenuta nel proprio DVR. Qualora le attività previste rientrino tra quelle considerate ad alto rischio, la convenzione deve esplicitamente vietare il coinvolgimento degli studenti in tali mansioni.
Formazione preventiva obbligatoria
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, lo studente in stage è equiparato a un lavoratore ai fini della sicurezza. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha razionalizzato la disciplina della formazione, confermando l'obbligo di erogare la formazione generale e specifica (la cui durata varia da 4 a 12 ore in base al settore di rischio) prima dell'avvio effettivo del percorso in azienda.
Le istituzioni scolastiche sono invitate a consultare la documentazione ufficiale disponibile sui portali degli Uffici Scolastici Regionali, che mettono a disposizione schede editabili per supportare le scuole nella verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dai soggetti ospitanti. Per le istruzioni operative di dettaglio, si rimanda alla lettura del prot. 38410 dell’ 1/10/2026 pubblicato dall'USR Emilia-Romagna.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito istruzioneer.gov.it.