Il decreto legislativo 62/2024 ridisegna l'architettura del supporto alle persone con disabilità spostando il focus dal Piano educativo individualizzato (PEI) — ambito strettamente scolastico — al Progetto di Vita, uno strumento unitario che abbraccia salute, sociale, lavoro e abitare. La novità centrale è l'istituzione dell'Unità di valutazione multidimensionale (UVM), l'organismo collegiale chiamato a elaborare questo progetto. Per la scuola significa sedere a un tavolo allargato dove le decisioni non spettano più solo al consiglio di classe, ma nascono dall'integrazione tra enti locali, aziende sanitarie, servizi per l'impiego e famiglia.

Cos'è il Progetto di Vita e come si lega al PEI

Il Progetto di Vita, previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000, diventa il riferimento unico per tutti gli interventi. Il decreto legislativo 66/2017 (articolo 6) già stabiliva che il "Progetto individuale" per l'inclusione scolastica fosse redatto dall'ente locale d'intesa con l'ASL sulla base del Profilo di funzionamento, con la partecipazione di un rappresentante della scuola. Il D.Lgs 62/2024 rafforza questa impostazione: il PEI resta lo strumento didattico della scuola, ma deve trovare coerenza all'interno del più ampio Progetto di Vita elaborato dall'UVM. Fondamentale rimane il Profilo di funzionamento, redatto secondo il modello biopsicosociale della classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), che costituisce il pilastro propedeutico e indispensabile per ogni valutazione dell'UVM.

La nuova Unità di valutazione multidimensionale: chi ne fa parte

Il D.Lgs 62/2024 definisce nelle sezioni dedicate alla valutazione la composizione dell'UVM, presieduta dall'ente locale.

  • l'esercente la responsabilità genitoriale (per i minori), il tutore o l'amministratore di sostegno;
  • la "persona di fiducia" eventualmente nominata dall'interessato (art. 22 del decreto);
  • un assistente sociale, un educatore o altro operatore dei servizi sociali territoriali;
  • uno o più professionisti sanitari designati dall'ASL/distretto per garantire l'integrazione sociosanitaria;
  • ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo (legge 68/1999);
  • il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta (senza oneri a carico della finanza pubblica).

Possono essere invitati a partecipare, su richiesta, medici specialisti, rappresentanti del Terzo settore o referenti dei servizi pubblici e privati già frequentati dalla persona.

Il ruolo della scuola nel nuovo assetto

La scuola non è elencata tra i componenti "di diritto" dell'UVM, ma la norma di rinvio (art. 6, D.Lgs 66/2017) conferma che un rappresentante dell'istituzione scolastica partecipa alla definizione delle prestazioni, dei servizi e delle misure del Progetto individuale. In pratica: il docente referente o il dirigente portano dentro l'UVM i bisogni educativi rilevati nel Profilo di funzionamento e nel PEI, garantendo che il progetto scolastico non viaggi su un binario separato da quello sanitario, sociale o lavorativo.

I tempi per le Regioni e il principio di invarianza finanziaria

Il decreto assegna alle Regioni il compito di riordinare e unificare le attività delle diverse unità di valutazione già esistenti (non autosufficienza, sostegno caregiver, unità delle Case di Comunità previste dal DM 77/2022). L'obiettivo è evitare duplicazioni e garantire un'unica presa in carico. Si precisa tuttavia che la piena operatività del Progetto di Vita e il pieno funzionamento dell'UVM sono subordinati all'adozione del decreto ministeriale attuativo che definirà le Linee guida nazionali. Tutto, inoltre, avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: le Regioni devono riorganizzare il personale e le risorse già disponibili.

Cosa cambia concretamente per docenti e famiglie

  • Un solo progetto: il PEI non scompare, ma deve essere coerente con il Progetto di Vita elaborato dall'UVM.
  • Interlocutore unico: la famiglia non deve più inseguire separatamente scuola, ASL, comune e centro per l'impiego: l'UVM è il luogo della sintesi.
  • Tempistiche: l'applicazione del nuovo modello è un processo in fase di implementazione, che attende il completamento del quadro normativo tramite le previste Linee guida nazionali.

In sintesi: il D.Lgs 62/2024 non abolisce il PEI, ma lo colloca dentro una cornice più grande. La scuola porta la sua competenza educativa dentro l'Unità di valutazione multidimensionale, dove si decidono risorse, supporti e traiettorie che vanno ben oltre l'orario scolastico.

Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito normattiva.it.