Si è svolto lo scorso 9 settembre all'ARAN un nuovo incontro del tavolo tecnico per il rinnovo della parte normativa del CCNL Scuola relativo al personale ATA. Al centro del confronto con le organizzazioni sindacali — presente la UIL Scuola con Paolo Pizzo e Gianni Verga — gli articoli 51-61 del CCNL 2006/2009 e 61-70 del CCNL 2019/2021, che regolano istituti fondamentali come l'orario di lavoro, il part-time, il periodo di prova e le condizioni del personale a tempo determinato.
L'obiettivo dichiarato è superare le criticità applicative che ancora oggi generano interpretazioni difformi tra le scuole, rafforzare le tutele e rendere le norme più chiare. Ecco i punti principali emersi.
Orario di lavoro e riposi compensativi: più prevedibilità e tempi certi
La UIL Scuola ha chiesto di rafforzare la prevedibilità dell'orario individuale: eventuali variazioni di turni o orari già programmati devono essere comunicate con congruo anticipo e motivate da reali esigenze organizzative, salve le situazioni imprevedibili e urgenti.
Sul fronte delle prestazioni eccedenti e dei riposi compensativi, il sindacato propone di estendere fino a quattro mesi il termine per fruire dei riposi maturati. Inoltre, quando il recupero non è possibile per esigenze di servizio, va individuato un periodo alternativo. Il principio di fondo: le ore autorizzate non devono andare perdute e, se il recupero è impossibile, va prevista la relativa retribuzione.
Un altro punto fermo: non è possibile frazionare l'orario di servizio giornaliero, e questo va scritto esplicitamente nel contratto.
Part-time, attività aggiuntive e secondo lavoro
La UIL chiede di rivedere il vincolo che oggi esclude il personale a tempo parziale dalle attività aggiuntive continuative, consentendone lo svolgimento quando compatibile con l'articolazione dell'orario. Va anche distinta la posizione del personale di ruolo che ha scelto il part-time da quella del precario assunto direttamente su spezzone orario: situazioni diverse che non possono essere ricondotte alla stessa disciplina, specie per l'accesso a incarichi e attività aggiuntive.
Sul computo delle assenze (malattia, congedi parentali, altri istituti) per chi è in part-time — orizzontale, verticale o misto — serve una disciplina univoca che eviti interpretazioni difformi tra scuole.
Infine, sul secondo lavoro, il contratto va aggiornato coordinandolo con la normativa vigente su incompatibilità, cumulo di impieghi e conflitto di interessi, chiarendo quando serve l'autorizzazione e quando basta la comunicazione all'amministrazione.
Precari ATA: completamento orario, sabato e domenica
Un capitolo a parte riguarda il personale ATA a tempo determinato. Oggi il CCNL riconosce il pagamento della domenica quando il dipendente completa l'intero orario settimanale ordinario. La UIL propone di superare la distinzione tra riconoscimento economico e giuridico: la domenica deve essere computata anche nell'anzianità di servizio.
Analoga richiesta per il sabato nelle scuole a settimana corta: quando il precario completa integralmente l'orario settimanale, anche il sabato non lavorativo (derivante dall'articolazione su cinque giorni) va riconosciuto sia economicamente che giuridicamente, per evitare penalizzazioni legate all'organizzazione dell'orario.
Il contratto dovrebbe infine recepire ufficialmente il principio per cui il completamento dell'orario può avvenire anche attraverso più rapporti di lavoro presso scuole diverse, purché riferiti allo stesso profilo e Area, superando l'attuale affidamento a chiarimenti amministrativi.
Periodo di prova e incarichi a tempo determinato del personale di ruolo
Sul periodo di prova (durate differenziate per Area, rinnovabile una sola volta), la UIL chiede garanzie più stringenti: condizioni e motivazioni precise per giustificare eventuali proroghe, evitando margini di discrezionalità dell'amministrazione. Attenzione anche alla malattia durante la prova: la risoluzione non è automatica, servono criteri chiari che tutelino il lavoratore.
Per il personale di ruolo che accetta incarichi a tempo determinato in altro profilo o Area (su posto intero, durata fino al 30 giugno o 31 agosto), il sindacato chiede tutele quando l'incarico cessa per errori amministrativi o cause non imputabili al dipendente: va garantito il diritto al rientro immediato sul posto di titolarità.
La UIL ribadisce infine una critica già mossa al CCNL 2019-2021 (non sottoscritto): il vincolo che limita l'accettazione degli incarichi al solo posto intero, escludendo gli spezzoni orario, va superato per ampliare le opportunità professionali del personale ATA.
Prossimi passi
Il tavolo tecnico proseguirà con l'esame della restante parte normativa, in particolare sulle disposizioni dell'ordinamento professionale. Per il personale ATA interessato a seguire l'evoluzione del contratto e a prepararsi alle novità su carriere e inquadramenti, può essere utile una formazione mirata: corsi dedicati al personale ATA per aggiornarsi su normativa e prospettive di carriera.
Il confronto è aperto: le proposte sindacali dovranno trovare sintesi con le controparti per arrivare a un testo condiviso che, una volta firmato, andrà a regime per tutto il comparto.




