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Scuola

Ore di sostegno ridotte: il TAR condanna il Ministero al risarcimento

25 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Le ore di sostegno scolastico assegnate a un alunno con disabilità grave devono rispondere al suo effettivo fabbisogno educativo e non possono essere limitate al semplice orario di cattedra del singolo docente. A ribadirlo con fermezza è il TAR del Lazio (Sezione Quarta Bis, sentenza n. 13960/2026), che ha accolto il ricorso dei genitori di uno studente, condannando in solido il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Istituto Comprensivo a risarcire il danno esistenziale subito dal minore.

Il caso: 18 ore di sostegno a fronte di 28 ore in classe

La controversia è nata dalla situazione di uno studente iscritto al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il ragazzo frequentava regolarmente le lezioni per 28 ore settimanali effettive (su un monte orario totale di 30 ore, con due ore dedicate a terapie riabilitative esterne).

Nonostante la gravità del quadro clinico e la necessità di un'assistenza continuativa, gli atti scolastici — in particolare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il verbale del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) — avevano disposto per l'anno scolastico una copertura di sole 18 ore settimanali di sostegno, ripartite tra due docenti specializzati. L'alunno restava quindi scoperto per ben 10 ore a settimana durante la normale frequenza scolastica.

L'equivoco sull'orario di cattedra

A fondamento del taglio orario, l'amministrazione scolastica aveva sostenuto che il rapporto individuale di supporto (1:1) nella scuola media dovesse coincidere con le 18 ore settimanali di insegnamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la cattedra di un docente.

I giudici amministrativi hanno respinto nettamente questa impostazione, definendola un evidente «equivoco interpretativo». La pronuncia chiarisce un principio cardine: l'orario di lavoro del personale docente non può diventare il tetto massimo del diritto allo studio dell'alunno. Se la situazione di disabilità richiede un affiancamento per l'intero tempo di frequenza scolastica, la scuola e l'amministrazione hanno l'obbligo di garantire la copertura necessaria, anche ricorrendo a più insegnanti o rimodulando l'organico.

I magistrati hanno richiamato il quadro normativo aggiornato dal Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, che ha riformulato la disciplina introducendo le nozioni di «sostegni» e «sostegno intensivo». Per i casi di compromissione grave ed elevata, l'ordinamento prescrive interventi assistenziali ed educativi continui e permanenti, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra cui le storiche sentenze n. 80/2010 e n. 275/2016), che pone la tutela del nucleo essenziale del diritto all'istruzione al di sopra dei vincoli finanziari.

Risarcimento per danno esistenziale: 2.500 euro alla famiglia

Oltre ad annullare i verbali e i provvedimenti della scuola che avevano ridotto il monte orario, il Tribunale ha accertato la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile per il pregiudizio patito dal minore.

Le perizie sanitarie e psicodiagnostiche presentate nel giudizio hanno dimostrato che la mancata assistenza per l'intero orario scolastico ha causato una concreta regressione nelle competenze comunicative e relazionali dell'alunno, oltre ad averne ostacolato il processo di socializzazione all'interno della classe.

Per queste ragioni, il TAR ha liquidato in via equitativa alla famiglia un risarcimento di 2.500 euro (maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali), ponendo inoltre a carico dell'amministrazione e dell'istituto il pagamento di 2.000 euro per le spese legali.

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Tags: cronaca normativa alunni con disabilità
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