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DSA a scuola: guida 2026 alle detrazioni per le famiglie

18 settembre 2026 di Francesco Perrone

Le spese sostenute per supportare gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rappresentano un investimento importante per le famiglie, ma la normativa fiscale permette di recuperare parte di questi costi attraverso specifiche agevolazioni. L'Associazione Italiana Dislessia (AID) ha recentemente pubblicato il vademecum aggiornato per l'anno 2026, offrendo chiarezza sui benefici previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Detrazione per strumenti compensativi e sussidi

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e-ter del TUIR, è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici o informatici. Questi strumenti devono essere strettamente finalizzati a supportare l'apprendimento dello studente. L'agevolazione è valida fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Spese sanitarie: una distinzione importante

È essenziale non confondere le spese per sussidi didattici con le spese sanitarie (come logopedia, psicologia o psicoterapia). Queste ultime, se effettuate da professionisti sanitari abilitati, sono detraibili al 19% ai sensi dell'art. 15, lett. c del TUIR, ma seguono regole diverse: prevedono infatti una franchigia di 129,11 euro.

Le spese sanitarie non rientrano nel limite complessivo delle detrazioni introdotto recentemente per i redditi più alti, a differenza di altre tipologie di oneri.

Novità dal 2025: i limiti di reddito

A partire dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), la Legge di Bilancio ha introdotto una rimodulazione degli oneri detraibili. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, si applicano criteri di calcolo specifici in base al reddito e al numero di figli, che definiscono il massimale complessivo degli oneri detraibili ai fini IRPEF.

Cosa fare in caso di diagnosi

Per quanto riguarda la validità della certificazione, non è previsto un obbligo di rinnovo periodico ai fini fiscali. Una diagnosi rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura accreditata ai sensi della Legge 170/2010 mantiene la sua validità anche per le dichiarazioni degli anni successivi, purché lo studente rientri ancora nei limiti d'età previsti.

Si ricorda infine che le spese per tutoraggio, doposcuola o lezioni private non sono detraibili come spese DSA. Per assistenza specifica sulla presentazione della pratica o in caso di dubbi, le famiglie possono rivolgersi al proprio medico curante o agli istituti di Patronato.

Tags: inclusione dsa normativa
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