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Congedo parentale scuola: guida a requisiti e domanda

16 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Il congedo parentale per il personale scolastico rappresenta un diritto fondamentale per conciliare i tempi di vita e di lavoro, applicabile sia ai docenti sia al personale ATA, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Rispetto alla disciplina generale del lavoro privato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca riconosce tutele di maggior favore, tra cui il pagamento integrale della retribuzione per i primi 30 giorni di astensione fruiti da ciascun genitore entro i dodici anni di vita del bambino.

Pianificare l'assenza per congedo parentale richiede una conoscenza precisa delle tempistiche, dei limiti di durata individuale e di coppia, delle modalità di calcolo dello stipendio e del doppio canale con cui inviare la richiesta alla scuola e all'ente previdenziale. Questa guida illustra in modo organico tutte le regole vigenti, i termini di preavviso necessari e i passaggi operativi da seguire per non commettere errori nella presentazione dell'istanza.

A chi spetta il congedo parentale nella scuola

Il diritto alla fruizione del congedo parentale spetta a tutti i lavoratori della scuola pubblica che rivestono la qualifica di genitore.

Limiti di durata: i mesi disponibili per genitore e per la coppia

La durata complessiva dei periodi di congedo parentale spettanti ai genitori non può superare determinate soglie individuate dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e dalle successive integrazioni normative.

Il congedo può essere richiesto per ogni figlio fino al compimento dei 12 anni di età (ossia fino al giorno precedente al compimento del dodicesimo anno).

Trattamento economico: la retribuzione e la quota indennizzata

Il trattamento economico del congedo parentale nel comparto scuola si articola in due fasce principali, definite dall'interazione tra le norme di legge generali e le clausole speciali del CCNL di settore.

1. I primi 30 giorni di congedo (Trattamento CCNL Scuola al 100%)

La particolarità più significativa per il personale scolastico risiede nei primi 30 giorni complessivi di congedo parentale fruiti entro i 12 anni di età del figlio.

2. I mesi successivi ed eventuali quote indennizzate

Preavviso e modalità di fruizione (giorni, settimane, mesi)

Per consentire all'istituzione scolastica la tempestiva riorganizzazione del servizio didattico e la nomina di un eventuale supplente, la fruizione del congedo parentale è subordinata al rispetto di un termine di preavviso.

In base alla regolamentazione del settore scuola, il lavoratore è tenuto a presentare la domanda scritta al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 5 giorni prima della data di inizio del periodo di congedo. Soltanto in caso di comprovata e oggettiva impossibilità o urgenza imprevedibile, il termine di preavviso può essere ridotto a 2 giorni.

Il congedo può essere fruito in modalità continuativa oppure frazionata a giornate. Nel caso di fruizione frazionata, è fondamentale prestare attenzione alle giornate festive.

Tabella riepilogativa delle tutele nel comparto scuola

Ambito / Voce Regola per Docenti e ATA Note e Condizioni
Età massima del figlio Fino a 12 anni (12 anni non compiuti) Vale anche per adozioni e affidamenti.
Limite massimo della coppia 10 mesi totali (elevabili a 11) 11 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi.
Limite massimo della madre 6 mesi Spettanti nel limite di coppia.
Limite massimo del padre 6 mesi (elevabili a 7) 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi.
Primi 30 giorni Retribuiti al 100% (CCNL Scuola) Validi ai fini di ferie, 13ª e carriera.
Mesi successivi indennizzati Indennità base del 30% della retribuzione Fino al 9° mese complessivo della coppia.
Termine di preavviso Almeno 5 giorni lavorativi prima Ridotto a 2 giorni in casi di comprovata urgenza.

Come presentare la domanda: la procedura in due passaggi

Per beneficiare del congedo parentale, il personale della scuola deve completare una procedura formale articolata in due fasi obbligatorie e distinte.

Passo 1: L'istanza al Dirigente Scolastico

La domanda primaria deve essere inviata alla scuola di titolarità o presso cui si presta servizio. L'invio avviene generalmente tramite i sistemi telematici interni adottati dall'istituto (sportello digitale, protocollo informatico o modulistica del portale scolastico).

Passo 2: La domanda telematica all'INPS

In concomitanza con la richiesta scolastica, il lavoratore deve inoltrare la domanda online all'ente previdenziale, collegandosi al portale INPS mediante credenziali SPID (di livello 2 o superiore), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La procedura guidata sul sito INPS consente di inserire le medesime informazioni relative al periodo di congedo. Una volta completata la trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta protocollata. Il numero di protocollo rilasciato dall'INPS deve essere fornito alla segreteria della propria scuola, che provvederà all'inserimento dell'assenza al sistema informatico SIDI del Ministero dell'Istruzione e del Merito e alla redazione del formale decreto del Dirigente Scolastico.

Casi pratici ed esempi di fruizione

Per comprendere meglio il funzionamento pratico del congedo.

Esempio A: Docente di ruolo che richiede il primo mese.
Una docente di scuola primaria con un figlio di 2 anni intende astenersi dal lavoro per 20 giorni consecutivi a novembre. Essendo i suoi primi 20 giorni in assoluto per quel figlio, la scuola applica la tutela del CCNL: la docente riceve lo stipendio pieno al 100%, con piena maturazione di ferie e tredicesima. Presenta la domanda al Dirigente con 5 giorni di anticipo ed effettua la richiesta sul portale INPS.

Esempio B: Docente precario con supplenza annuale.
Un docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno ha gli stessi diritti del personale di ruolo relativi alla durata del congedo e alla retribuzione dei primi 30 giorni. La fruizione del congedo è ammessa nei limiti di durata del contratto in essere: le giornate di congedo non possono estendersi oltre il termine del contratto di lavoro.

Esempio C: Fruizione frazionata con rientro in servizio.
Un assistente amministrativo richiede congedo parentale dal lunedì al venerdì. Il venerdì pomeriggio riprende formalmente servizio e il lunedì successivo lavora regolarmente. Il sabato e la domenica intermedi non sono conteggiati nel congedo parentale. Se invece avesse presentato una prima richiesta fino al venerdì e una seconda richiesta a partire dal lunedì successivo senza prendere servizio la giornata del lunedì, il fine settimana interposto sarebbe stato imputato a congedo parentale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Il congedo parentale riduce le ferie spettanti nell'anno scolastico?
I primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100% in base al CCNL Scuola non riducono le ferie né la tredicesima mensilità. I periodi successivi indennizzati al 30% o non retribuiti, secondo la regola generale, non consentono la maturazione delle ferie e della tredicesima per le giornate fruite.

2. Cosa succede se durante il congedo parentale il bambino si ammala?
In caso di malattia del figlio insorta durante il congedo parentale, il genitore ha facoltà di interrompere il congedo parentale e fruire del congedo per malattia del figlio (fino a 3 anni di età del bambino con retribuzione intera per i primi 5 giorni lavorativi all'anno per genitore nel comparto scuola). Occorre inviare tempestivamente alla scuola il certificato medico rilasciato dal pediatra.

3. Il dirigente scolastico può rifiutare o spostare il congedo parentale?
No, la fruizione del congedo parentale è un diritto potestativo del lavoratore. Il Dirigente Scolastico non può negare la concessione del congedo né modificarne le date, purché siano rispettati i requisiti di legge, i tetti massimi disponibili e il preavviso minimo di 5 giorni (o 2 in caso di urgenza).

4. I supplenti brevi hanno diritto ai primi 30 giorni retribuiti al 100%?
Sì, il diritto al trattamento economico di maggior favore per i primi 30 giorni spetta anche ai docenti e al personale ATA con supplenza breve e saltuaria, purché la fruizione ricada all'interno del periodo di vigenza del contratto di lavoro.

Tags: Ata docenti congedo parentale
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