All'inizio di ogni anno scolastico, docenti e personale ATA si trovano ad affrontare dubbi operativi sulla gestione delle ferie e dei permessi retribuiti. La disciplina che regola i riposi e i congedi nel comparto istruzione è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalle norme generali del pubblico impiego: conoscere esattamente quanti giorni o quante ore spettano è fondamentale per pianificare le proprie esigenze personali e familiari senza commettere errori procedurali.
In questa guida completa analizziamo in modo chiaro ed esaustivo tutte le tipologie di ferie e permessi previste per il personale docente e per i collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici (ATA), distinguendo tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato, con le relative modalità di richiesta e le regole sulla fruizione durante le attività didattiche.
1. Ferie del personale docente: quanti giorni e quando fruirle
- Docenti di ruolo con oltre 3 anni di servizio: spettano 32 giorni lavorativi di ferie per ciascun anno scolastico.
- Docenti di ruolo nei primi 3 anni di servizio: spettano 30 giorni lavorativi di ferie all'anno.
- Docenti a tempo determinato (supplenti): le ferie spettano in proporzione ai mesi o ai giorni di servizio prestati (circa 2,66 o 2,5 giorni per ogni mese di servizio a seconda dell'anzianità complessiva matura).
A questi giorni si aggiungono 4 giornate di riposo compensativo (ex festività soppresse), che devono essere fruite nel corso dello stesso anno scolastico in cui si matura il diritto.
Regole di fruizione per i docenti
La fruizione delle ferie da parte degli insegnanti è strettamente vincolata al calendario scolastico. Durante il periodo di svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche, la regola generale prevede che il docente non possa fruire delle ferie ordinarie.
1. Ferie nei periodi di sospensione delle lezioni: i docenti possono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, pause stabilite dal calendario regionale) e dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, purché non impegnati in esami di Stato o attività collegiali programmate.
2. Ferie durante l'attività didattica (max 6 giorni): l'articolo 13 del CCNL consente ai docenti di fruire di un massimo di 6 giorni di ferie durante l'anno scolastico, a condizione che sia possibile sostituire il docente assente con altro personale in servizio nella stessa sede senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (ad esempio tramite ore di compresenza o recuperi).
2. Ferie del personale ATA: articolazione oraria e calcolo
Per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA).
- Orario distribuito su 6 giorni: 30 giorni lavorativi nei primi 3 anni di servizio; 32 giorni dal quarto anno in poi.
- Orario distribuito su 5 giorni (settimana corta): 28 giorni lavorativi nei primi 3 anni di servizio; 30 giorni dal quarto anno in poi. In questo caso, il sesto giorno della settimana (sabato) è considerato non lavorativo ma ai fini del conteggio si applica il parametro riproporzionato.
Anche al personale ATA spettano i 4 giorni di festività soppresse. Diversamente dai docenti, gli ATA possono fruire delle ferie durante l'intero corso dell'anno scolastico, previo accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e approvazione del Dirigente Scolastico, garantendo la continuità dei servizi essenziali dell'istituto.
3. Permessi retribuiti per i docenti
Il CCNL di comparto riconosce diverse opzioni di permesso retribuito per rispondere a esigenze personali, familiari o professionali degli insegnanti.
Motivi personali o familiari
I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Dirigente Scolastico non ha un potere discrezionale di valutazione nel merito dei motivi espressi, ma deve limitarsi al controllo formale della richiesta. Inoltre, i docenti possono fruire dei 6 giorni di ferie durante l'anno come ulteriori permessi per motivi personali, con le medesime modalità.
Per i docenti a tempo determinato con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), le disposizioni contrattuali vigenti prevedono la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati o autocertificati.
Altri permessi retribuiti previsti dal CCNL
- Concorsi ed esami: fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico (inclusi i giorni strettamente necessari al viaggio).
- Lutto: 3 giorni per evento in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di soggetti componenti la famiglia anagrafica.
- Matrimonio: 15 giorni consecutivi di congedo straordinario fruibili a ridosso del matrimonio o entro tempi ragionevoli legati all'evento.
- Permessi brevi (da recuperare): fino a un massimo di 2 ore al giorno per un totale che non può superare l'orario settimanale di insegnamento (es. 18 ore per la secondaria, 22/24 ore per la primaria). Le ore fruite devono essere recuperate nei due mesi successivi su indicazione del Dirigente Scolastico.
4. Permessi retribuiti per il personale ATA
- 18 ore annue per motivi personali o familiari: fruibili su base oraria o giornaliera, coperte da retribuzione e autocertificabili.
- 18 ore annue per visite mediche, terapie ed esami diagnostici: permessi orari dedicati alle esigenze sanitarie, comprensivi dei tempi di percorrenza, da attestare tramite referto o presenza rilasciata dalla struttura sanitaria.
- Permessi brevi: fruibili fino a un massimo della metà dell'orario giornaliero di lavoro (es. 3 ore su un turno di 6 ore) e soggetti a recupero entro i due mesi successivi.
5. Permessi Legge 104/1992 e Diritto allo Studio (150 ore)
Accanto alle ferie e ai permessi ordinari.
Legge 104/1992 per disabilità e assistenza
I lavoratori con disabilità grave riconosciuta o che assistono un familiare con disabilità grave in situazione di handicap (art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito. Tali permessi sono coperti da contribuzione figurativa e non riducono le ferie annue e la tredicesima mensilità.
Permessi per il diritto allo studio (150 ore)
Il personale docente e ATA (sia a tempo indeterminato sia con supplenza annuale o fino al termine delle attività) può beneficiare di fino a 150 ore straordinarie annue di permesso retribuito per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione sul sostegno, TFA, abilitazioni o per il conseguimento di titoli di studio validi. La concessione avviene tramite graduatorie provinciali stilate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) nei limiti del 3% della dotazione organica.
Tabella riepilogativa: prospetto ferie e permessi nel comparto scuola
| Tipologia | Destinatari | Spettanza annua | Modalità e note |
|---|---|---|---|
| Ferie ordinarie | Docenti e ATA (ruolo >3 anni) | 32 giorni (+4 festività) | Docenti: in sospensione lezioni o max 6 giorni ad invarianza di costi. ATA: su richiesta motivata. |
| Ferie ordinarie | Docenti e ATA (ruolo ≤3 anni o precari) | 30 giorni (o proporzionali) | Proporzionate al servizio prestato per i contratti a tempo determinato. |
| Motivi personali/familiari | Docenti (ruolo e supplenza annuale/30 giugno) | 3 giorni | Retribuiti e autocertificabili. Non valutabili nel merito dal DS. |
| Motivi personali/familiari | Personale ATA | 18 ore | Fruibili a ore o a giornate interne. |
| Visite e terapie mediche | Personale ATA | 18 ore | Giustificate da attestazione sanitaria di presenza. |
| Concorsi ed esami | Docenti e ATA | 8 giorni | Comprensivi dei giorni di viaggio strettamente necessari. |
| Lutto | Docenti e ATA | 3 giorni per evento | Per coniuge, parenti entro 2° grado o conviventi anagrafici. |
| Permessi Legge 104 | Tutto il personale avente diritto | 3 giorni al mese | Per disabilità propria o assistenza a familiare con handicap grave. |
6. Procedura operativa: come inoltrare le richieste alla segreteria
Tutte le domande relative a ferie, permessi retribuiti, congedi e assenze devono essere presentate in via telematica attraverso il portale gestionale adottato dall'istituzione scolastica (come i software gestionali Argo, Spaggiari o Axel) oppure tramite la sezione dedicata dei servizi al personale dell'amministrazione scolastica.
- Verifica preventiva: consultare il registro dei permessi già fruiti nell'anno scolastico corrente per verificare la disponibilità dei giorni o delle ore spettanti.
- Compilazione del modulo: accedere al portale d'istituto, selezionare la voce di permesso corrispondente al CCNL o alla norma di riferimento e inserire la motivazione (autocertificata se richiesta).
- Allegati e pezze d'appoggio: allegare in formato PDF le eventuali certificazioni (es. ricevute di iscrizione a concorsi, attestati di presenza presso strutture sanitarie, certificazioni della commissione ASL/INPS per la Legge 104).
- Preavviso: salvo casi di eccezionale urgenza e imprevedibilità, le domande di permesso per motivi personali o per ferie vanno inviate con un congruo anticipo (generalmente almeno 3-5 giorni prima della data richiesta, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto).
Domande frequenti (FAQ)
1. Il Dirigente Scolastico può rifiutare i 3 giorni di permesso per motivi personali al docente?
No, il Dirigente Scolastico non possiede la discrezionalità di valutare la fondatezza dell'esigenza personale o familiare espressa dal docente. Una volta che il docente presenta formale autocertificazione, l'assenza si configura come un diritto contrattuale. Il Dirigente può intervenire unicamente per verificare la regolarità formale della domanda o in casi estremi di accertata impossibilità organizzativa.
2. Come vengono liquidate le ferie non godute ai supplenti brevi?
In base alla normativa vigente (D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012), la monetizzazione delle ferie nella scuola è vietata in linea generale. Tuttavia, per i contratti a tempo determinato, le ferie non godute possono essere monetizzate solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruirne durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua), a prescindere che ne abbia fatto effettiva richiesta o meno.
3. I permessi orari del personale ATA possono essere fruiti frazionati in minuti?
I permessi orari per il personale ATA (come le 18 ore per motivi personali o le 18 ore per visite mediche) vengono di norma gestiti ed erogati su base oraria. Il regolamento di ciascun istituto scolastico stabilisce se sia ammessa una frazionabilità inferiore all'ora completa (ad esempio di 30 minuti), garantendo comunque la tracciabilità delle presenze.
4. Cosa succede se non si recuperano i permessi brevi entro 2 mesi?
Il CCNL stabilisce che le ore fruite a titolo di permesso breve debbono essere recuperate prioritariamente in interventi di supplenza o in attività di insegnamento entro i due mesi successivi. Qualora il recupero non avvenga per cause imputabili al dipendente, l'amministrazione scolastica provvede alla trattenuta dello stipendio per un importo pari alle ore non recuperate.
Per ulteriori chiarimenti di carattere legislativo e contrattuale è possibile consultare le banche dati ufficiali dello Stato su Normattiva e la sezione atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




