L'istruzione domiciliare garantisce il diritto allo studio agli studenti affetti da gravi patologie che impediscono la frequenza scolastica ordinaria per almeno trenta giorni. Con le riprese di inizio anno e l'invio delle prime note operative regionali da parte degli Uffici Scolastici, vengono confermati i tetti orari settimanali, le tutele per la validità dell'anno scolastico e le procedure di attivazione a carico delle scuole e dei genitori per l'anno scolastico 2026/2027.
Il servizio è rivolto agli alunni di ogni ordine e grado, iscritti sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie, e non richiede una preventiva ospedalizzazione: è sufficiente la certificazione medica formale rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche. Le ore svolte in modalità domiciliare rientrano a tutti gli effetti nel computo dell'orario utile per la validità del percorso scolastico.
I requisiti per accedere al servizio
Per richiedere l'attivazione del progetto di istruzione domiciliare devono sussistere precise condizioni sanitarie e formali:
- Impossibilità di frequenza: il periodo di impedimento alla frequenza scolastica deve essere pari o superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco del medesimo anno scolastico.
- Certificazione sanitaria idonea: la documentazione deve essere rilasciata esclusivamente da un medico ospedaliero o dai servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Non sono valide le certificazioni emesse dal medico di medicina generale (medico di famiglia) né quelle provenienti da cliniche o medici privati.
- Tipologia di patologia: rientrano tra le cause di accesso le patologie onco-ematologiche, organiche croniche, traumatiche o invalidanti, nonché le terapie prolungate che impediscono la normale vita di relazione.
- Richiesta della famiglia: l'avvio della procedura richiede sempre il consenso formale e la domanda esplicita dei genitori (o dei tutori legali).
Monte ore settimanale per ordine di scuola
Le attività di insegnamento al domicilio dell'alunno vengono svolte dai docenti del team pedagogico o del Consiglio di Classe dell'istituto di appartenenza. L'organizzazione oraria viene concordata con la famiglia e i sanitari per non interferire con le cure o le terapie.
I limiti massimi dell'intervento didattico settimanale sono così suddivisi:
| Ordine e grado di scuola | Monte ore massimo settimanale |
|---|---|
| Scuola primaria | Fino a 4 ore settimanali |
| Scuola secondaria di primo grado | Fino a 5 ore settimanali |
| Scuola secondaria di secondo grado | Fino a 7 ore settimanali |
Tutti i periodi di istruzione domiciliare regolarmente documentati e certificati concorrono al calcolo del monte orario minimo richiesto per la validità dell'anno scolastico, in conformità con la normativa vigente in materia di valutazione (D.P.R. 122/2009, D.Lgs. 62/2017 e D.Lgs. 66/2017).
Casi particolari e alunni immunodepressi
Nelle situazioni in cui l'accesso fisico dei docenti presso il domicilio risulti impossibile per motivi medici urgenti — come nel caso di alunni gravemente immunodepressi o in attesa di trapianto — le scuole applicano le tutele e le modalità speciali previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 66/2017, ricorrendo anche a forme d'insegnamento a distanza integrative, previa valutazione dei medici curanti.
Per consultare i riferimenti di quadro generale definiti a livello ministeriale, è possibile far riferimento alle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare.
Come presentare la domanda e adempimenti per le scuole
La procedura operativa segue step definiti sia per la famiglia sia per gli organi collegiali scolastici:
- Presentazione dell'istanza: i genitori inoltrano la richiesta scritta al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione, allegando la certificazione medica dell'ASL o della struttura ospedaliera. Le eventuali richieste inviate prima dell'inizio dell'anno scolastico vanno rinnovate secondo le indicazioni correnti.
- Progetto didattico personalizzato: il Consiglio di Classe o il Team dei docenti redige un progetto individualizzato integrativo e sostitutivo delle lezioni in aula.
- Delibera degli organi collegiali: l'istituzione scolastica approva il progetto tramite delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, inserendolo nel Programma Annuale.
- Finanziamento e cofinanziamento: il servizio si avvale di fondi ministeriali dedicati assegnati agli Uffici Scolastici Regionali. In attesa della ripartizione definitiva, ogni scuola è tenuta ad accantonare nel proprio bilancio risorse proprie (consigliato almeno il 70% della spesa stimata) per garantire l'avvio tempestivo dell'insegnamento.
Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito mim.gov.it.