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Scuola

Ferie e permessi docenti e ATA: quanti giorni spettano e guida

08 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

La gestione di ferie e permessi all'interno del comparto scuola risponde a regole precise stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'Istruzione e della Ricerca. Saper calcolare esattamente i giorni spettanti e conoscere i termini di preavviso per la presentazione delle domande è fondamentale per tutto il personale scolastico, sia a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.

Le tutele variano in base alla qualifica (docente o personale ATA) e all'anzianità di servizio maturata. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, consultabile sul portale ufficiale dell'ARAN e del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), sono state introdotte significative novità anche a garanzia del personale precario. Questa guida illustra in dettaglio le spettanze, le modalità di fruizione e l'iter corretto per inoltrare le richieste alla segreteria scolastica e al Dirigente Scolastico.

Ferie del personale docente: quanti giorni spettano e quando usufruirne

Per i docenti assunti a tempo indeterminato, la determinazione delle ferie annue dipende dagli anni di servizio riconosciuti o prestati:

A questi giorni si aggiungono 4 giorni di riposo compensativo (ex festività soppresse ai sensi della Legge 937/1977). Per quanto riguarda il regime di fruizione, il principio generale prevede che i docenti fruiscano delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche fissati dal calendario scolastico regionale (vacanze natalizie, pasquali e periodo estivo compreso tra il termine delle lezioni e il 31 agosto, ad esclusione dei giorni destinati agli esami di Stato o agli impegni collegiali già deliberati).

Ferie durante le lezioni e personale precario

Durante lo svolgimento delle lezioni, l'articolo 13 del CCNL consente ai docenti di richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie all'anno. Tuttavia, la concessione è subordinata alla possibilità di sostituire il docente assente senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ossia impiegando personale della scuola a disposizione o tramite ore di compresenza non impegnate.

Per i docenti a tempo determinato (con contratto annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno), il numero di giorni di ferie matura in proporzione al servizio effettivamente prestato. Il calcolo si effettua applicando la seguente proporzione matematica:

(Giorni di servizio svolti × giorni spettanti su base annua) / 360

Nel caso di supplenze brevi, le ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni compresi all'interno della durata del contratto. Qualora il docente precario non abbia richiesto le ferie in tali finestre temporali, la scuola procede alla liquidazione economica unicamente per i giorni di ferie maturati e non fruibili a causa dell'assenza di periodi di sospensione della didattica nell'arco del contratto.

Ferie del personale ATA: articolazione oraria e calcolo

Per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), il conteggio dei giorni di ferie varia in base alla strutturazione dell'orario di lavoro settimanale predisposta dal Piano delle Attività adottato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA):

Anche al personale ATA spettano i 4 giorni di riposo compensativo per le ex festività soppresse. Le ferie del personale ATA possono essere fruite frazionatamente durante l'intero anno scolastico, previo accordo con il DSGA e autorizzazione del Dirigente Scolastico, garantendo sempre i livelli minimi di servizio essenziale all'interno del plesso.

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari

I permessi retribuiti rappresentano uno strumento di tutela per far fronte a esigenze improrogabili della vita privata. Le regole variano a seconda dello stato giuridico del lavoratore.

Docenti di ruolo e la svolta per i precari

I docenti assunti a tempo indeterminato hanno diritto a 3 giorni all'anno di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Tali permessi possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. In base al dettato contrattuale, la fruizione di questi 3 giorni costituisce un diritto soggettivo del lavoratore: il Dirigente Scolastico non ha facoltà discrezionale di negarli, ma deve limitarsi al controllo della regolarità formale della domanda.

In aggiunta, il docente di ruolo può convertire i 6 giorni di ferie usufruibili durante le lezioni in permessi per motivi personali, portando il totale potenziale a 9 giorni annui. I 6 giorni convertiti in permessi seguono le medesime tutele dei 3 giorni retribuiti e non richiedono più la copertura a costo azzerato per la scuola.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal CCNL 2019-2021 riguarda il personale docente precario con contratto al 30 giugno o al 31 agosto: a queste categorie sono stati riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito all'anno per motivi personali o familiari, parificando le tutele a quelle dei colleghi di ruolo e superando la precedente disciplina che prevedeva solo permessi non retribuiti.

Diversa è invece la disciplina per i supplenti brevi e saltuari: a questa categoria di personale spettano fino a un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito all'anno per motivi personali o familiari. Tali giorni di assenza non sono coperti da retribuzione e non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, ma garantiscono la conservazione del posto di lavoro.

Permessi retribuiti per il personale ATA

Il personale ATA dispone di 18 ore annue di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Tali ore possono essere fruite anche in maniera frazionata (a gruppi di ore) e non riducono le ferie annue. Durante la fruizione di queste ore, al dipendente spetta l'intera retribuzione ad esclusione delle indennità collegate alla presenza in servizio.

Altri permessi retribuiti previsti dal CCNL

Il contratto nazionale disciplina ulteriori fattispecie di assenza giustificata con mantenimento dello stipendio:

Permessi brevi da recuperare

Per esigenze personali estemporanee che richiedono un'assenza di durata limitata durante la giornata lavorativa, è possibile ricorrere ai permessi brevi soggetti a recupero:

Tabella riepilogativa: ferie e permessi a confronto

La seguente tabella sintetica sintetizza i diritti spettanti al personale scolastico in base alle diverse tipologie di assenza disciplinate dal CCNL:

Tipologia di Assenza Destinatari Quantità Spettante Note e Condizioni
Ferie annue Docenti e ATA (ruolo) 30 o 32 giorni + 4 festività soppresse 30 giorni fino a 3 anni di servizio; 32 giorni dal quarto anno. Per ATA su 5 giorni: 25/27 giorni.
Ferie precari Docenti e ATA (tempo det.) Proporzionali ai mesi lavorati Calcolate su base 30 o 32 giorni annui. Fruibili nelle sospensioni delle lezioni.
Motivi personali/familiari Docenti (ruolo e precari 30/06 o 31/08) 3 giorni all'anno Interamente retribuiti. Non soggetti a discrezionalità del Dirigente Scolastico.
Motivi personali (supplenti brevi) Docenti e ATA (supplenze brevi) Fino a 6 giorni all'anno Non retribuiti, senza maturazione dell'anzianità di servizio.
Motivi personali ATA Personale ATA (ruolo e precari) 18 ore all'anno Fruibili anche a frazioni di ora. Interamente retribuite.
Lutto Tutto il personale 3 giorni per evento Riferito a parenti entro il 2° grado e affini di 1° grado. Interamente retribuito.
Concorsi ed esami Tutto il personale 8 giorni all'anno Inclusi i giorni di viaggio necessari per raggiungere la sede.
Permessi brevi Tutto il personale Max orario settimanale (docenti) / 36h (ATA) Fino a 2 ore al giorno, da recuperare entro 2 mesi dall'assenza.

Procedura operativa: come presentare la richiesta

L'inoltro delle domande di ferie e permessi avviene digitalmente attraverso la piattaforma di gestione documentale adottata dalla scuola (es. registro elettronico o portale della segreteria digitale). La procedura corretta prevede i seguenti passaggi:

  1. Accesso all'area riservata: l'utente accede alla propria area personale nel portale della scuola mediante credenziali SPID o CIE.
  2. Selezione della voce corretta: dal menu relativo alle istanze del personale, si seleziona il modulo specifico (es. "Permesso retribuito per motivi personali", "Ferie", "Permesso L. 104").
  3. Indicazione delle date e allegati: si inseriscono le date richieste e, ove necessario, si unisce la documentazione giustificativa oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi della normativa vigente consultabile su Normattiva.it.
  4. Inoltro al Dirigente Scolastico: l'istanza viene acquisita al protocollo della scuola. L'esito del provvedimento (autorizzazione o eventuale diniego motivato per iscritto) viene notificato direttamente sulla piattaforma.

I termini di preavviso consigliati variano solitamente da 3 a 5 giorni prima della data richiesta, salvo casi di documentata urgenza imprevedibile.

Domande frequenti (FAQ)

I permessi per motivi personali retribuiti riducono le ferie?

No, i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali spettanti ai docenti e le 18 ore riservate al personale ATA sono autonomi e non vanno a decurtare il monte ferie annuale maturato dal lavoratore.

Il Dirigente Scolastico può rifiutare i 3 giorni per motivi personali ai docenti?

No. La giurisprudenza e le interpretazioni contrattuali confermano che i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari costituiscono un diritto soggettivo. Se la richiesta è idoneamente motivata o autocertificata, il Dirigente Scolastico deve prenderne atto e non ha un potere discrezionale di diniego basato su ragioni organizzative.

Come vengono calcolate le ferie in caso di part-time?

In caso di part-time orizzontale (lavoro svolto su tutti i giorni della settimana con orario ridotto), il lavoratore conserva il medesimo numero di giorni di ferie (30 o 32). In caso di part-time verticale (lavoro svolto solo in alcuni giorni della settimana), i giorni di ferie vengono proporzionati al numero di giornate effettivamente lavorate nell'arco della settimana o dell'anno.

Cosa succede se un docente precario non fruisce delle ferie durante l'anno?

Le ferie non fruite dai docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto non possono essere monetizzate, a meno che il docente dimostri di non aver potuto fruirne nei giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, ecc.) ricadenti all'interno del periodo di vigenza del contratto medesimo.

Tags: CCNL scuola ferie non godute permessi
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