AMP
Scuola

Permessi Legge 104 a scuola: a chi spettano e come si richiedono

01 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

I permessi retribuiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresentano la principale misura di tutela per il personale scolastico che assiste un familiare con disabilità grave o che si trova personalmente in situazione di handicap grave. Entrare di ruolo o stipulare un contratto a tempo determinato nella scuola pubblica dà diritto all'accesso a queste agevolazioni, ma l'applicazione pratica richiede il rispetto di precisi requisiti documentali, normativi e contrattuali.

I beneficiari hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese (oppure a una fruizione oraria per il personale ATA), pienamente riconosciuti ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Questa guida illustra la disciplina completa applicata al comparto Istruzione e Ricerca: dalle condizioni di spettanza ai limiti procedurali, fino alle modalità operative di presentazione della domanda presso l'istituzione scolastica.

A chi spettano i permessi della Legge 104 nella scuola

Il diritto alla fruizione dei permessi mensili spetta a due categorie di lavoratori dipendenti del comparto scuola (sia a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, annuale o temporaneo):

Per quanto riguarda l'assistenza ai familiari, la norma identifica chiaramente la cerchia di parentela ed affinità ammessa al beneficio:

  1. Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
  2. Parenti e affini entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti in linea retta, suoceri, generi, nuore, cognati);
  3. Parenti e affini entro il 3° grado (zii, nipoti in linea collaterale, pronipoti, bisnonni), ma esclusivamente qualora i genitori o il coniuge/convivente della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, deceduti o mancanti.

Condizione essenziale per la concessione del beneficio è che la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o istituti specializzati sanitari (ovvero con ricovero per le 24 ore continuative). Le uniche eccezioni al divieto di ricovero riguardano la necessità di uscite per visite ed esami specialistici documentati, lo stato vegetativo o comatoso della persona disabile, oppure l'esplicita richiesta dei sanitari della struttura riguardo alla presenza del familiare per svolgere assistenza specialistica.

La distinzione tra Docenti e Personale ATA: fruizione a giorni e ad ore

Le modalità pratiche di fruizione dei permessi variano significativamente tra personale docente ed educativo e personale ATA, in base a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca.

Per il personale docente ed educativo:
I 3 giorni di permesso al mese vanno fruiti per intero a giornate. La normativa contrattuale non contempla il frazionamento orario dei permessi ex Legge 104/92 per i docenti durante le ore di lezione. Il docente che fruisce del permesso si assenta per l'intera giornata lavorativa, indipendentemente dal numero di ore di insegnamento previste nel proprio orario giornaliero per quella specifica data.

Per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario):
Il CCNL di comparto permette al personale ATA di fruire dei permessi della Legge 104 sia a giornate intere (3 giorni al mese) sia in modalità frazionata ad ore. Nel caso di frazionamento orario, il limite massimo fruibile è fissato in 18 ore mensili per un lavoratore a tempo pieno (36 ore settimanali). Se il lavoratore ATA ha stipulato un contratto a tempo parziale (part-time), il monte ore mensile viene riproporzionato in base alla percentuale di orario prestato.

Superamento del "referente unico": cosa stabilisce la norma

Una novità sostanziale nell'applicazione della tutela riguarda il superamento della figura del "referente unico dell'assistenza", introdotto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

In passato, salvo rare eccezioni per i genitori di figli disabili, un solo lavoratore dipendente poteva fruire dei permessi per assistere una determinata persona con disabilità grave. La riforma ha rimosso tale vincolo: più soggetti aventi diritto possono oggi richiedere i permessi per assistere lo stesso familiare con handicap grave.

I permessi possono essere fruiti in alternanza tra i vari lavoratori legittimati, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili per l'assistenza allo stesso disabile. Resta fermo l'obbligo di presentare ciascuno la propria istanza al rispettivo datore di lavoro, specificando i periodi di fruizione condivisa.

Come presentare la domanda alla scuola: la procedura passo dopo passo

Per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi, il dipendente della scuola deve inoltrare formale richiesta al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità o di servizio. Di seguito i passaggi operativi previsti:

  1. Ottenimento della certificazione medica: l'interessato deve possedere il verbale definitivo emesso dalla Commissione Medica ASL/INPS attestante lo stato di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92). Nei casi di accertamento provvisorio, la legge consente il beneficio temporaneo previa presentazione della certificazione dello specialista di struttura pubblica, in attesa del verbale definitivo.
  2. Compilazione del modello d'istanza: il lavoratore compila la richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico (utilizzando i modelli predisposti dalla scuola o inviando comunicazione protocollata via PEC o tramite la segreteria).
  3. Allegazione della documentazione obbligatoria:
    • Copia del verbale di invalidità/handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92;
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela o convivenza con l'assistito;
    • Dichiarazione sostitutiva comprovante il mancato ricovero a tempo pieno della persona disabile;
    • Eventuali dichiarazioni degli altri familiari che attestino la fruizione alternata dei permessi.
  4. Emissione del decreto dirigenziale: il Dirigente Scolastico, verificata la regolarità della documentazione, emette un formale decreto di concessione dei permessi, inoltrandolo alla segreteria amministrativa per i prescritti adempimenti nel fascicolo personale e sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Programmazione dei permessi e continuità didattica

Uno dei temi più dibattuti riguarda l'obbligo di preavviso e di programmazione dei permessi nei confronti dell'amministrazione scolastica. La Giurisprudenza e le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno chiarito il bilanciamento tra il diritto del disabile all'assistenza e il diritto degli studenti alla continuità didattica.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di richiedere al dipendente una programmazione mensile dei giorni di assenza, a condizione che tale programmazione:

Qualora insorgano situazioni di improvviso aggravamento o emergenze impreviste, il lavoratore conserva il diritto di fruire del permesso anche senza il rispetto del preavviso concordato, dandone immediata comunicazione alla segreteria scolastica prima dell'inizio del turno di servizio.

Tabella riepilogativa: Permessi Legge 104 nel comparto scuola

Categoria dipendente Monte permessi spettante Fruizione oraria ammessa Requisito sanitario centrale
Docenti / Educatori 3 giorni al mese No (solo intera giornata) Art. 3, comma 3 (Handicap grave)
Personale ATA (Tempo pieno) 3 giorni oppure 18 ore al mese Sì (fino a 18 ore mensili) Art. 3, comma 3 (Handicap grave)
Personale ATA (Part-time) Proporzionato all'orario di lavoro Sì (riproporzionato in ore) Art. 3, comma 3 (Handicap grave)
Lavoratore con disabilità grave 3 giorni al mese o 2 ore al giorno Sì (2 ore al giorno se full-time) Art. 3, comma 3 personale

Domande frequenti (FAQ)

I permessi Legge 104 riducono le ferie o la tredicesima mensilità?

No. I permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992 non comportano alcuna decurtazione sulla retribuzione stipendiale, sulla maturazione delle ferie annuali, sulla carta del docente (laddove spettante) né sulla tredicesima mensilità. L'assenza è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

I permessi 104 valgono ai fini dell'anno di prova e della ricostruzione di carriera?

Sì. Le giornate di assenza per permessi ex Legge 104/92 sono considerate come servizio effettivamente prestato e conteggiate interamente ai fini del raggiungimento dei 180 giorni (e dei 120 giorni di attività didattica) richiesti per il superamento del periodo di formazione e prova del personale docente, oltre che per la ricostruzione di carriera.

Cosa succede se il familiare disabile risiede in un Comune distante più di 150 km?

Nel caso in cui il dipendente risieda in un Comune situato a una distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del familiare da assistere, il lavoratore deve attestare con idonea documentazione (titoli di viaggio, pedaggi autostradali, ricevute di carburante) l'effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito nei giorni di fruizione del permesso.

È possibile fruire dei permessi durante lo svolgimento degli esami di Stato?

La fruizione dei permessi durante gli esami di Stato di Primo o Secondo Grado è consentita, ma richiede una rigorosa coordinazione con il Presidente di Commissione e la scuola, affinché non venga pregiudicato il regolare svolgimento delle operazioni d'esame e la continuità delle prove ufficiali.

Tags: docenti personale ATA normativa
Condividi:

Segui News Istruzione su Google News

Resta aggiornato sulle ultime notizie dal mondo della scuola

Segui

Visualizza versione completa