I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 consentono ai lavoratori della scuola — sia docenti che personale ATA, con contratto a tempo indeterminato o determinato — di assentarsi dal servizio per assistere un familiare con disabilità grave o per le proprie esigenze di cura in caso di disabilità personale. Questa guida spiega chi ha diritto alle agevolazioni, come vengono calcolate le giornate e le ore di permesso, cosa prevede il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e quali passaggi amministrativi occorre seguire per inoltrare correttamente la richiesta all'INPS e al Dirigente Scolastico.

Chi ha diritto ai permessi della Legge 104 nel comparto scuola

L'accesso ai permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è subordinato al riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della medesima legge) effettuato dall'apposita Commissione Medica dell'INPS.

Le categorie di personale scolastico che possono fruire dei permessi rientrano in due profili principali:

  • Lavoratori con disabilità grave riconosciuta: il dipendente scolastico (docente o ATA) a cui sia stato accertato l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3;
  • Lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave (caregiver): il dipendente che presta assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti).

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, è stato **superato il principio del referente unico dell'assistenza**. Ciò significa che più soggetti aventi diritto (ad esempio due figli dipendenti scolastici) possono fruire alternativamente dei permessi della Legge 104 per assistere lo stesso familiare con disabilità grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese per l'assistito.

Cosa spetta: giorni, ore e impatto sulla carriera

I permessi previsti dalla normativa garantiscono l'assenza dal lavoro mantenendo la copertura stipendiale e previdenziale. Le modalità di fruizione cambiano leggermente in base al profilo professionale all'interno dell'istituzione scolastica.

Le regole operative si articolano come segue:

  • Tre giorni al mese: spettano sia al lavoratore disabile sia al dipendente che assiste un familiare disabile grave. I tre giorni sono interamente retribuiti e non riducono le ferie né la tredicesima mensilità.
  • Fruizione oraria per il personale ATA: il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca consente al personale ATA di frazionare i 3 giorni mensili in permessi orari, nel limite massimo di 18 ore mensili.
  • Fruizione oraria per il personale docente: per i docenti la fruizione avviene di norma a giornate intere, al fine di tutelare la continuità didattica, salvo specifiche disposizioni contrattuali o particolari esigenze organizzative disciplinate dalla contrattazione integrativa d'istituto.
  • Validità previdenziale e di carriera: le giornate di permesso fruite ai sensi della Legge 104/1992 sono coperte da contribuzione figurativa, sono valide a tutti i fini dell'anzianità di servizio e non interrompono la maturanza delle ferie.

Come presentare la domanda: la procedura passo dopo passo

La richiesta per fruire dei permessi ex Legge 104 richiede una doppia formalizzazione: l'istanza amministrativa-previdenziale nei confronti dell'INPS e la successiva istanza formale rivolta alla scuola di titolarità o di servizio.

  1. Verbale INPS: accertarsi di essere in possesso del verbale della Commissione Medica integrata ASL/INPS che attesti l'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. In caso di verbale provvisorio rilasciato da un medico specialista della struttura pubblica (trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento), le agevolazioni possono essere fruite in via provvisoria.
  2. Domanda telematica all'INPS: il dipendente deve inoltrare la richiesta di autorizzazione ai permessi tramite il portale INPS, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, oppure avvalendosi dei servizi di un Patronato.
  3. Istanza al Dirigente Scolastico: ottenuto il protocollo INPS o l'accoglimento della domanda, il lavoratore presenta una domanda formale al Dirigente Scolastico della propria scuola, allegando la certificazione medica, l'autocertificazione attestante il legame di parentela o convivenza e la dichiarazione sul rispetto delle condizioni previste dalla legge.
  4. Programmazione mensile: per consentire al Dirigente Scolastico di organizzare il servizio e garantire le sostituzioni o la continuità didattica, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica raccomanda la presentazione di un piano di programmazione mensile dei permessi, laddove le giornate siano prevedibili. Rimane sempre salva la possibilità di modificare la data in caso di urgenze o improrogabili necessità legate alla salute dell'assistito.

Tabella riepilogativa dei permessi Legge 104 a scuola

Tipologia di beneficiario Quantità spettante Modalità di fruizione Documentazione da allegare
Lavoratore con disabilità grave (art. 3 c. 3) 3 giorni/mese oppure 2 ore di permesso giornaliero A giorni (docenti/ATA) o ad ore (ATA e casi previsti) Verbale INPS ex art. 3 c. 3, domanda telematicamente inviata all'INPS.
Caregiver familiare (assistenza parente disabile) 3 giorni al mese (frazionabili fino a 18 ore/mese per ATA) A giorni sani per i docenti; a giorni o a ore per il personale ATA Verbale INPS dell'assistito, dichiarazione sostitutiva di parentela e di assistenza.
Più caregiver alternati (novità D.Lgs. 105/2022) 3 giorni al mese complessivi per il disabile Alternata tra i lavoratori aventi diritto Verbali INPS e dichiarazioni concordate tra i soggetti fruitori.

Esempi pratici di applicazione nella scuola

Per comprendere meglio il funzionamento dei permessi nella quotidianità scolastica, analizziamo tre casi concreti di utilizzo.

Esempio 1: Docente con contratto di supplenza fino al 30 giugno
Un docente precario con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno richiede i permessi per assistere la madre disabile grave. I permessi gli spettano nella misura piena di 3 giorni al mese ed equiparati a tutti gli effetti ai colleghi di ruolo. Qualora la supplenza sia a orario ridotto (es. 9 ore settimanali su 18), le 3 giornate mensili spettano comunque per intero se l'attività lavorativa è articolata su base mensile ordinaria.

Esempio 2: Due fratelli docenti che assistono lo stesso genitore
Grazie al superamento del referente unico, due fratelli (entrambi docenti) possono richiedere l'autorizzazione per assistere il padre disabile grave. Essi potranno dividersi i 3 giorni mensili (es. 2 giorni un fratello e 1 giorno l'altro, oppure alternandosi nei diversi mesi), senza superare mai il totale complessivo di 3 giorni di permesso fruiti nel mese per quell'assistito.

Esempio 3: Collaboratore scolastico (ATA) che utilizza i permessi a ore
Un collaboratore scolastico con orario a tempo pieno ha necessità di accompagnare periodicamente la moglie disabile a visite mediche brevi. Il dipendente sceglie di fruire dei permessi in modalità oraria per coprire assenze di 2 o 3 ore per volta, gestendo il monte ore fino al limite massimo di 18 ore nello stesso mese solare.

Domande frequenti (FAQ)

I permessi della Legge 104 non usati nel mese si possono recuperare il mese successivo?

No, i permessi della Legge 104 devono essere fruiti all'interno del mese di pertinenza. Se non vengono utilizzati nei trenta giorni del mese solare, essi decadono e non possono essere sommati o recuperati nei mesi successivi.

Il Dirigente Scolastico può rifiutare la concessione dei permessi 104?

No, la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 costituisce un diritto soggettivo del lavoratore stabilito dalla legge. Il Dirigente Scolastico non ha il potere discrezionale di negare il permesso o di valutare il merito dell'assistenza. Può tuttavia richiedere al dipendente di programmare le assenze con congruo anticipo su base mensile, per ragioni organizzative e di copertura delle classi, fatti salvi i casi di documentata urgenza.

I periodi di permesso riducono le ferie o la tredicesima mensilità?

No. Ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/1992 e della giurisprudenza consolidata, la fruizione dei tre giorni di permesso mensile non comporta alcuna riduzione delle ferie spettanti e della tredicesima mensilità, né incide sulla maturazione dell'anzianità di servizio.

Cosa succede in caso di fruizione dei permessi durante un contratto di supplenza breve?

Anche i supplenti temporanei (nominati da graduatorie d'istituto per supplenze brevi) hanno diritto ai permessi della Legge 104/1992 nei mesi di vigenza del contratto, a condizione che sussista la copertura dell'autorizzazione INPS. Se il contratto copre solo una frazione del mese, i permessi vengono riproporzionati in base alle giornate lavorative previste dall'incarico.

Riferimenti normativi e risorse utili

Per la consultazione dei testi normativi ufficiali e delle procedure telematiche è possibile fare riferimento ai canali istituzionali: