Limitare la partecipazione di un alunno con disabilità alle attività di gruppo o alle uscite didattiche a causa della carenza di ore di sostegno costituisce a tutti gli effetti una discriminazione indiretta. A stabilirlo è una significativa sentenza del Tribunale di Bologna che, pur occupandosi del caso specifico di un centro estivo, fissa un principio di diritto fondamentale destinato ad avere un forte impatto anche sull'organizzazione del nuovo anno scolastico e sulla gestione delle attività extra-curriculari da parte degli istituti e degli enti locali.

La pronuncia dei giudici emiliani chiarisce che l'inclusione non si misura solo sulla carta, ma si realizza garantendo l'effettiva parità di fruizione di ogni singola attività programmata per il gruppo dei pari. Le difficoltà organizzative o la carenza di budget non possono diventare un pretesto per offrire un servizio ridotto o parziale agli alunni con disabilità.

Il caso: ore di sostegno ridotte e venerdì "escluso"

La vicenda risale al termine dell'anno scolastico 2024-2025, quando i genitori di un bambino con disabilità decidono di iscrivere il figlio al centro estivo organizzato dal Centro Sportivo Galliera Asd, facente capo all'Unione Reno Galliera (un ente che riunisce otto Comuni della provincia di Bologna). Per consentire al minore di partecipare a tutte le attività previste dal programma, la famiglia richiede una copertura integrale delle ore educative necessarie, quantificata in 190 ore complessive.

L'Unione Reno Galliera decide però di autorizzare soltanto 80 ore totali, corrispondenti a 16 ore settimanali. Una cifra che l'amministrazione difende sostenendo essere in linea con la media nazionale delle ore di sostegno garantite agli studenti. Il vero problema, tuttavia, risiede nella distribuzione di questo monte ore: l'ente decide di spalmare le 16 ore settimanali su quattro giorni (dal lunedì al giovedì), lasciando scoperto il venerdì. Proprio il venerdì, però, era il giorno tradizionalmente dedicato alle gite e alle uscite in piscina con gli altri compagni.

Di fatto, a causa della mancanza dell'educatore di sostegno in quella specifica giornata, al bambino veniva preclusa la possibilità di partecipare all'attività in piscina insieme al resto del gruppo.

La decisione del Tribunale: è discriminazione indiretta

Davanti a questa esclusione, i genitori dell'alunno non si sono arresi e, assistiti dall'avvocatessa Laura Andrao, hanno avviato un'azione legale. Dopo un'ordinanza cautelare d'urgenza emessa lo scorso anno per garantire l'immediata integrazione del servizio, il Tribunale di Bologna ha ora pubblicato la sentenza di merito di primo grado.

La giudice Carolina Gentili, della seconda sezione civile del Tribunale di Bologna, ha accolto pienamente le ragioni della famiglia. Come riportato dall'agenzia di stampa ANSA, nella sentenza viene messo nero su bianco che:

«La mancata partecipazione del minore alle attività ricreativo/sportive del venerdì previste dal centro sportivo Galliera Asd, facente capo all'Unione, per il venerdì, costituiva attività discriminatoria indiretta».

Il passaggio chiave della decisione giurisprudenziale risiede nella definizione stessa di comportamento discriminatorio. Secondo il magistrato, infatti, la discriminazione non si realizza soltanto quando un utente viene escluso del tutto e formalmente da un servizio pubblico o educativo. Al contrario:

«La discriminazione può derivare non soltanto dall'esclusione dal servizio, ma anche da modalità organizzative che ne consentano una fruizione ridotta o meno efficace rispetto agli altri utenti».

Cosa cambia per le scuole e i servizi educativi

La portata di questa sentenza va ben oltre il perimetro dei centri estivi comunali e tocca da vicino il funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Troppo spesso, infatti, le famiglie di alunni con disabilità si scontrano con limitazioni analoghe durante l'anno scolastico, in particolare in occasione di:

  • Uscite didattiche e gite scolastiche: casi in cui la partecipazione viene condizionata alla presenza di un genitore o ridotta nell'orario per mancanza di accompagnatori o ore di sostegno disponibili;
  • Viaggi d'istruzione di più giorni: dove l'alunno viene talvolta escluso o limitato a causa di barriere organizzative o insufficienza di personale qualificato;
  • Progetti pomeridiani e laboratori extra-curriculari: spesso non coperti dalle ore di sostegno assegnate dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) per le sole attività del mattino.

La pronuncia del Tribunale di Bologna ricorda con fermezza che l'amministrazione (sia essa un Comune o un istituto scolastico) ha il dovere di strutturare le proprie risorse organizzative in modo tale da garantire a ciascun utente, a prescindere dalle sue condizioni di salute o disabilità, il medesimo livello di efficacia del servizio. La "media nazionale" delle ore o i vincoli di bilancio non possono essere invocati per giustificare una fruizione parziale o penalizzante delle attività educative e di socializzazione.