I permessi previsti dalla Legge 104/1992 rappresentano una delle tutele più importanti per il personale scolastico, consentendo a docenti e assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA) di conciliare l'attività lavorativa con l'assistenza a familiari con disabilità grave o con la cura della propria persona. In vista dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, è fondamentale fare chiarezza su come funzionano queste agevolazioni, chi ne ha concretamente diritto e quali sono i passaggi burocratici necessari per ottenerli ed esercitarli correttamente.

Questa guida pratica illustra nel dettaglio la normativa vigente, le differenze di fruizione tra personale docente e ATA alla luce del CCNL di comparto, e la procedura corretta per presentare la domanda alla segreteria scolastica senza commettere errori che potrebbero compromettere il diritto alle tutele.

Chi ha diritto ai permessi della Legge 104 nella scuola?

I permessi retribuiti spettano a specifiche categorie di lavoratori della scuola, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato (supplenti annuali o temporanei, purché la supplenza sia in corso al momento della fruizione). Le situazioni tutelate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono essenzialmente due:

  • Permessi per il lavoratore con disabilità grave: il docente o l'operatore ATA a cui sia stata riconosciuta una disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104) ha diritto a fruire dei permessi per se stesso.
  • Permessi per l'assistenza a un familiare con disabilità grave: il dipendente scolastico che assiste un parente o affine con disabilità grave ha diritto ai permessi mensili per garantire la necessaria assistenza al soggetto disabile.

Per quanto riguarda l'assistenza ai familiari, i soggetti che possono richiedere i permessi sono:

  • Il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
  • I parenti e gli affini entro il secondo grado;
  • I parenti e gli affini entro il terzo grado, ma solo a condizione che i genitori o il coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Il superamento del "Referente Unico"

Un aspetto normativo di rilievo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 105/2022, riguarda l'abolizione della figura del "referente unico" per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

A differenza del passato, oggi il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso soggetto disabile può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Resta inteso che il limite complessivo dei giorni di permesso mensile fruibili per assistere lo stesso disabile rimane pari a tre giorni, che i vari aventi diritto dovranno spartirsi alternativamente.

Come si fruiscono i permessi: differenze tra Docenti e ATA

La modalità di fruizione dei permessi presenta alcune differenze sostanziali a seconda del profilo professionale del dipendente scolastico, regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca.

Personale ATA: fruizione giornaliera o oraria

Per il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici), il CCNL vigente prevede una flessibilità molto ampia. I permessi della Legge 104 possono essere fruiti:

  • In modalità giornaliera (3 giorni al mese);
  • In modalità oraria, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Questa opzione permette al personale ATA di frazionare l'assenza per coprire solo le ore effettivamente necessarie all'assistenza, senza dover perdere l'intera giornata lavorativa. La scelta tra la fruizione giornaliera e quella oraria deve essere comunicata preventivamente alla scuola in sede di programmazione mensile.

Personale Docente: la fruizione giornaliera

Per i docenti la situazione è differente. La natura stessa della funzione docente, legata alla continuità didattica e alla scansione dell'orario scolastico per classi, rende ordinariamente applicabile la sola fruizione giornaliera (3 giorni al mese).

La fruizione oraria dei permessi della Legge 104 non è prevista dal CCNL per i docenti nello stesso modo strutturato in cui è regolata per il personale ATA. Eventuali frazionamenti orari sono ammessi solo in casi eccezionali e laddove espressamente regolamentati da specifici accordi decentrati o disposizioni d'istituto, ma la prassi consolidata prevede l'utilizzo a giornate intere.

La programmazione dei permessi e la continuità didattica

Per garantire il buon andamento del servizio scolastico e, nel caso dei docenti, per tutelare il diritto allo studio degli alunni garantendo la continuità didattica, l'amministrazione scolastica richiede una programmazione dei permessi.

Il dipendente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni in cui intende fruire dei permessi. Di norma, questa comunicazione deve avvenire con cadenza mensile, entro una data stabilita dal regolamento interno d'istituto (solitamente entro il giorno 20 o 23 del mese precedente), presentando un apposito piano di fruizione.

Naturalmente, la programmazione non è un vincolo assoluto: in caso di improvvise e dimostrate situazioni di urgenza o necessità terapeutiche non programmabili, il dipendente può modificare le date programmate o richiedere il permesso con un preavviso minimo (solitamente di almeno 24 ore), autocertificando la sussistenza dell'urgenza.

Tabella riepilogativa delle modalità di fruizione

Di seguito si riporta uno schema di sintesi per comprendere a colpo d'occhio le regole di fruizione dei permessi della Legge 104 a scuola:

Profilo Professionale Fruizione Giornaliera Fruizione Oraria Programmazione Richiesta
Docenti (T.I. e T.D.) Sì, 3 giorni al mese No (salvo rare eccezioni d'istituto) Mensile (salvo urgenze improvvise)
Personale ATA (T.I. e T.D.) Sì, 3 giorni al mese Sì, fino a un massimo di 18 ore/mese Mensile (salvo urgenze improvvise)

La procedura passo-passo per richiedere i permessi

L'iter per l'ottenimento e l'utilizzo dei permessi si articola in tre fasi principali, che coinvolgono l'INPS e l'amministrazione scolastica.

1. Il verbale di disabilità grave

Il presupposto fondamentale è il possesso del verbale rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASL-INPS che attesti la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. I verbali che indicano solo il comma 1 (disabilità senza connotazione di gravità) non danno diritto ai permessi retribuiti.

2. La domanda all'INPS

Prima di presentare la richiesta a scuola, il lavoratore deve inoltrare la domanda di autorizzazione all'INPS. La procedura si esegue telematicamente accedendo al portale dell'INPS tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, oppure avvalendosi dei servizi gratuiti di un Patronato. Una volta accolta la domanda, l'INPS rilascia una ricevuta con il provvedimento di autorizzazione.

3. La domanda al Dirigente Scolastico

Ottenuto il provvedimento dell'INPS, il dipendente deve presentare formale istanza al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. Alla domanda vanno allegati:

  • Copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'INPS;
  • Copia del verbale della Commissione Medica (con gli omissis previsti per la privacy, ma che evidenzi chiaramente il riferimento all'art. 3, comma 3);
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante il grado di parentela o affinità con la persona disabile;
  • Dichiarazione di responsabilità in cui si attesta che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti sanitari o di assistenza (salvo i casi particolari previsti dalla legge, come il ricovero interrotto per visite esterne o lo stato vegetativo).

Esempi pratici di fruizione

Caso 1: Il docente con supplenza breve
Un docente assunto con supplenza temporanea fino al termine delle lezioni ha diritto ai permessi? Sì. Il diritto non è legato alla natura del contratto (indeterminato o determinato). Se il contratto copre l'intero mese, il docente ha diritto a 3 giorni. Se il contratto copre solo una frazione di mese, i giorni di permesso spettanti verranno riproporzionati in base ai giorni di effettivo servizio previsti dal contratto per quel mese.

Caso 2: Il collaboratore scolastico e le ore
Un collaboratore scolastico decide di utilizzare i permessi in modalità oraria. Nel mese di ottobre decide di assentarsi per 2 ore il martedì e 2 ore il giovedì per accompagnare il genitore a fare delle terapie. Potrà farlo fino al raggiungimento del limite massimo di 18 ore per quel mese, registrando le assenze sul portale di gestione del personale della scuola.

Domande Frequenti (FAQ)

I permessi Legge 104 riducono le ferie o la tredicesima?

No. I permessi della Legge 104 sono interamente retribuiti e non comportano alcuna decurtazione delle ferie annuali, della tredicesima mensilità, né incidono negativamente sul calcolo dell'anzianità di servizio o sulla ricostruzione di carriera. Questo principio è stato più volte ribadito dall'ARAN e dalla giurisprudenza ordinaria.

La convivenza con il familiare disabile è obbligatoria per i permessi di 3 giorni?

No, per la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile non è richiesto il requisito della convivenza con il familiare disabile. Il requisito della convivenza è invece obbligatorio per richiedere il congedo straordinario biennale (ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001).

Cosa succede se il familiare disabile viene ricoverato a tempo pieno?

In linea generale, il ricovero a tempo pieno (ovvero sulle 24 ore, presso strutture ospedaliere o sanitarie pubbliche o private che assicurano assistenza medica continuativa) interrompe il diritto alla fruizione dei permessi. Tuttavia, esistono delle eccezioni documentate in cui il diritto permane:

  • Se i sanitari della struttura richiedono espressamente la presenza e l'assistenza del familiare;
  • Se il disabile deve recarsi fuori dalla struttura ospitante per effettuare visite o esami specialistici debitamente certificati;
  • Se si tratta di un minore in situazione di disabilità grave per il quale l'assistenza dei genitori è considerata sempre necessaria.

I permessi possono essere fruiti durante il periodo di prova?

Sì, il dipendente della scuola (sia docente sia ATA) che si trova nel periodo di prova o anno di formazione e prova può regolarmente fruire dei permessi previsti dalla Legge 104. Tuttavia, occorre ricordare che i giorni di assenza per permesso non sono computabili ai fini dei giorni di servizio effettivo richiesti per il superamento dell'anno di prova.