Il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità grave non può essere frazionato né limitato dalle esigenze di bilancio dello Stato o dall'orario contrattuale dei docenti. Con una recente pronuncia, il TAR per il Lazio ha ribadito un principio fondamentale per l'inclusione scolastica: per gli studenti in situazione di gravità, il rapporto uno a uno tra docente e alunno deve coprire l'intero orario di frequenza scolastica e non può essere ridotto alla soglia "tecnica" delle 18 ore settimanali.
La decisione dei giudici amministrativi, contenuta nella sentenza n. 13511/2023 della Sezione III-bis del TAR Lazio, interviene su una questione che ogni anno vede migliaia di famiglie costrette a ricorrere ai tribunali per ottenere le ore di sostegno effettivamente necessarie, spesso tagliate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) per ragioni di organico o di spesa pubblica. Secondo il tribunale, una volta che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) attesta la necessità di un supporto massimo, l'amministrazione ha l'obbligo di garantirlo integralmente.
Il limite delle 18 ore e la realtà del PEI
Nella prassi amministrativa, spesso si tende a far coincidere il "rapporto uno a uno" con l'orario di servizio ordinario di un docente di sostegno nella scuola secondaria, ovvero 18 ore settimanali. Tuttavia, la frequenza scolastica di un alunno è quasi sempre superiore, oscillando tra le 27 e le 40 ore a seconda dell'ordine di scuola e del tempo pieno.
Il TAR ha chiarito che il diritto dell'alunno non è parametrato sul contratto di lavoro del docente, ma sulle sue esigenze educative e assistenziali. Se il PEI, redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), stabilisce che lo studente necessita di un rapporto costante per ogni ora trascorsa in classe, la scuola e il Ministero dell'Istruzione e del Merito devono provvedere all'assegnazione di più docenti o al potenziamento delle ore per coprire l'intero arco della giornata scolastica.
La prevalenza del diritto costituzionale sul bilancio
Uno dei punti cardine della sentenza riguarda il cosiddetto "condizionamento finanziario". Spesso l'amministrazione giustifica i tagli alle ore di sostegno citando la carenza di risorse o i limiti imposti dalle leggi di stabilità. I giudici del TAR Lazio, in linea con il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (si veda la storica sentenza 80/2010), hanno ribadito che il nucleo indifettibile del diritto all'istruzione dei disabili non può essere sacrificato sull'altare del risparmio pubblico.
"Il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale che l’amministrazione deve garantire con ogni mezzo, senza che possano essere opposte ragioni di contenimento della spesa."
In termini pratici, questo significa che il Ministero non può assegnare una quota "forfettaria" di ore se queste risultano insufficienti rispetto a quanto indicato nel PEI. La gravità della disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, impone un intervento prioritario e completo.
Cosa cambia per le scuole e le famiglie
Questa sentenza rappresenta uno strumento di tutela immediato per le famiglie che, all'inizio del prossimo anno scolastico a settembre, dovessero riscontrare una discrepanza tra le ore richieste dal GLO e quelle effettivamente assegnate dall'USR.
Per le istituzioni scolastiche, la pronuncia sottolinea l'importanza di una documentazione precisa. Il PEI non deve essere considerato un semplice adempimento burocratico, ma l'atto formale che determina il fabbisogno di risorse. Se la scuola non riceve i docenti necessari, è tenuta a segnalare immediatamente l'inadempienza, supportando le richieste della famiglia.
- Assegnazione delle ore: Deve rispecchiare il fabbisogno reale indicato nel PEI.
- Disabilità grave: Il rapporto 1:1 è la regola, non l'eccezione, e deve tendere alla copertura totale dell'orario.
- Ricorsi: In caso di assegnazione parziale, i tribunali amministrativi continuano a concedere provvedimenti d'urgenza per il ripristino delle ore.
Cosa fare in caso di ore insufficienti
In vista della ripresa delle lezioni, i genitori devono verificare tempestivamente il decreto di assegnazione delle ore di sostegno. Qualora le ore attribuite fossero inferiori a quelle previste dal PEI approvato a giugno scorso, la procedura consigliata prevede:
- Richiedere formalmente al Dirigente Scolastico l'adeguamento dell'organico di fatto.
- Inviare una diffida all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, assegnando un termine congruo per l'adempimento, solitamente quantificato in 10 o 15 giorni.
- In caso di mancata risposta o diniego, procedere con un ricorso al TAR — da presentare entro il termine perentorio di decadenza di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo — per ottenere un provvedimento cautelare che imponga l'assegnazione del docente per tutte le ore spettanti.
L'orientamento della giustizia amministrativa è ormai granitico: la dignità dello studente e il suo diritto a un percorso educativo inclusivo vengono prima di ogni esigenza contabile. Le 18 ore sono solo un parametro contrattuale, non il confine del diritto di un bambino o di un ragazzo con disabilità.




