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Scuola

Ferie e permessi scuola: spettanze, diritti e come chiederli

11 agosto 2026 di Vincenzo Schirripa

Inquadrare correttamente il regime delle ferie e dei permessi nel comparto scuola è fondamentale per gestire la propria carriera lavorativa in modo consapevole ed evitare sanzioni o contestazioni amministrative. Il calcolo delle giornate spettanti varia in base all'anzianità di servizio, alla tipologia di contratto (tempo indeterminato o determinato) e al profilo professionale, sia esso docente o personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

Le disposizioni principali sono regolate dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, con integrazioni introdotte dal testo negoziale 2019-2021 entrato in vigore nel 2024. In questa guida analizziamo nel dettaglio la maturazione dei giorni di riposo, le diverse tipologie di permesso retribuito e non retribuito, le modalità di inoltro della domanda al Dirigente Scolastico e le risposte ai dubbi più frequenti.

Ferie del personale scolastico: quanti giorni spettano

La maturazione delle ferie costituisce un diritto irrinunciabile garantito dalla Costituzione e disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il calcolo delle giornate spettanti differisce principalmente tra personale con anzianità inferiore o superiore a tre anni di servizio espressamente riconosciuto.

Ferie per i docenti di ruolo e precari

Per il personale docente a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), il computo segue questi criteri:

Ai giorni di ferie si aggiungono sempre 4 giornate di festività soppresse (ex L. 937/1977), fruibili alle medesime condizioni del congedo ordinario.

Per i docenti assunti con supplenza breve e saltuaria, le ferie maturano in proporzione ai giorni di servizio effettivo prestati nell'anno scolastico. La formula matematica di calcolo prevede di moltiplicare i giorni di servizio prestati per i giorni di ferie spettanti su base annua (30 o 32) e dividere il risultato per 360.

Ferie per il personale ATA

Per il personale ATA le ferie maturano con i medesimi scaglioni di anzianità (30 giorni per i primi tre anni, 32 dal quarto anno), ma con una distinzione legata all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale:

Fruizione delle ferie durante l'anno scolastico

Per i docenti e il personale ATA vigono regole differenziate relativamente ai periodi dell'anno in cui è possibile fruire del congedo ordinario.

Regole per i docenti

I docenti devono fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali, ovvero:

Durante il normale svolgimento delle lezioni, i docenti possono richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie nell'arco dell'anno scolastico. Tuttavia, la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituire il docente assente con altro personale in servizio nella stessa scuola (tramite ore a disposizione, compresenze o completamento orario), senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Qualora il docente utilizzi questi 6 giorni di ferie come permessi per motivi personali o familiari (ai sensi del CCNL vigente), essi non richiedono la condizione della dote economica o della copertura gratuita se si tratta di personale di ruolo, mentre per il personale a tempo determinato vigono disposizioni specifiche previste dalle ultime clausole contrattuali.

Regole per il personale ATA

Il personale ATA può fruire delle ferie durante l'intero anno scolastico, previo accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. Di norma, una quota continuativa di almeno due settimane di ferie deve essere garantita nel periodo estivo (tra luglio e agosto), garantendo la continuità dei servizi minimi della segreteria e dell'istituto.

Permessi retribuiti: causali e durata

Il CCNL prevede differenti tipologie di permessi retribuiti che garantiscono la conservazione del posto e della retribuzione integrale.

Motivi personali o familiari

Matrimonio, lutti, concorsi ed esami

Sia per i docenti che per gli ATA sono previsti permessi retribuiti specifici per eventi straordinari:

Permessi Legge 104/1992 e Diritto allo Studio

Un capitolo di rilievo concerne i permessi previsti dalla normativa nazionale a tutela della disabilità e della formazione autonoma del lavoratore.

Legge 104/1992 per l'assistenza disabili

I lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, o che sono essi stessi portatori di handicap grave, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi sono coperti da contribuzione figurativa, non riducono le ferie né la tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche a ore dal personale ATA.

Permessi straordinari per lo studio (150 ore)

Il personale docente ed ATA può beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per un massimo di 150 ore annue. Le istanze vanno presentate entro il termine perentorio stabilito annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali (di norma fissato al 15 novembre di ogni anno per la fruizione nell'anno solare successivo) e sono attribuite in base a graduatorie di contingente provinciale.

Permessi brevi da recuperare

Per esigenze personali estemporanee di breve durata, il personale scolastico può richiedere permessi brevi soggetto a recupero:

Tabella riepilogativa dei permessi nel comparto scuola

Di seguito si riepilogano le principali tipologie di permesso, con le rispettive durate e il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro.

Tipologia di Permesso Destinatari Durata Massima Spettante Trattamento Economico
Motivi personali/familiari Docenti di ruolo 3 giorni all'anno Intero stipendio (100%)
Motivi personali/familiari Docenti/ATA precari (al 30/06 o 31/08) 3 giorni all'anno Intero stipendio (100%)
Motivi personali/familiari Personale ATA (ruolo e 30/06 - 31/08) 18 ore all'anno Intero stipendio (100%)
Lutto familiare Tutto il personale (ruolo e precari) 3 giorni per evento Intero stipendio (100%)
Esami e Concorsi Tutto il personale 8 giorni all'anno Intero stipendio (100%)
Congedo Matrimoniale Tutto il personale 15 giorni consecutivi Intero stipendio (100%)
Assistenza Legge 104/92 Tutto il personale avente diritto 3 giorni al mese Intero stipendio (100%)
Permessi brevi da recuperare Tutto il personale Max 2 ore/giorno (limite annuo orario) Soggetto a recupero entro 60 giorni

Come presentare la richiesta: procedura su Istanze Online e protocollo

La procedura per richiedere ferie o permessi si svolge in modalità digitale secondo le indicazioni stabilite da ciascun istituto scolastico:

  1. Accedere alla piattaforma di segreteria digitale in uso nella scuola (es. Registro Elettronico o portali gestionali dedicati all'Amministrazione);
  2. Selezionare la tipologia esatta di assenza dal menu dei permessi/ferie;
  3. Compilare il modulo specificando le date, le motivazioni e, laddove richiesto dalla norma, allegare l'autocertificazione o la documentazione medica/giustificativa;
  4. Inviare la richiesta con un congruo anticipo (di norma almeno 3 o 5 giorni prima, fatti salvi i casi di improrogabile urgenza);
  5. Attendere il provvedimento formale di autorizzazione espresso dal Dirigente Scolastico o dal DSGA per quanto di competenza.

Per la consultazione dei propri dati di servizio o per l'invio di comunicazioni istituzionali è sempre possibile fare riferimento alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Domande frequenti (FAQ)

1. I docenti precari con supplenza breve hanno diritto ai permessi retribuiti per motivi personali?
I permessi di 3 giorni interamente retribuiti per motivi personali sono garantiti dal CCNL ai supplenti con contratto annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Per le supplenze brevi e saltuarie, il contratto prevede invece permessi non retribuiti fino a un massimo di 8 giorni nell'anno scolastico, salvo diverse pattuizioni o fruizione di ore da recuperare.

2. Le ferie non godute dai docenti precari vengono sempre pagate?
No. La monetizzazione delle ferie non fruite è fortemente limitata dalla legge (DL 95/2012). Per i docenti a tempo determinato, dall'importo monetizzabile teorico vengono sottratti d'ufficio tutti i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie durante l'anno, ossia i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, fermo didattico). Pertanto, la liquidazione avviene solo se la differenza tra le ferie maturate e i giorni di sospensione delle lezioni risulta positiva.

3. Il Dirigente Scolastico può negare un permesso della Legge 104?
No, il permesso ex Lege 104/1992 costituisce un diritto soggettivo del lavoratore. Il Dirigente Scolastico non può negarlo, ma può richiedere una programmazione mensile dei giorni di assenza (laddove possibile e non in caso di urgenza improvvisa) per consentire la riorganizzazione del servizio scolastico e la copertura delle classi.

4. In caso di malattia durante le ferie estive del personale ATA, cosa succede?
Se la malattia insorge durante il periodo di ferie e comporta un ricovero ospedaliero oppure una prognosi superiore a 3 giorni lavorativi (certificata da medico della struttura pubblica o convenzionata), le ferie vengono interrotte. Il lavoratore deve tempestivamente comunicare lo stato di infermità alla scuola trasmettendo il relativo certificato telematico.

Tags: Ata docenti normativa
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