Il personale docente e ATA che ha concluso il proprio contratto di supplenza lo scorso 30 giugno può accedere all'indennità di disoccupazione, nota come NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). La domanda deve essere trasmessa all'INPS per via telematica entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Considerando che il rapporto di lavoro è terminato il 30 giugno 2026, la finestra temporale per inoltrare la richiesta è attualmente aperta e proseguirà fino ai primi giorni di settembre. È fondamentale non superare tale scadenza per evitare la decadenza dal diritto alla prestazione.

I requisiti per accedere alla NASpI

Per poter beneficiare dell'indennità, il richiedente deve trovarsi in una condizione di disoccupazione involontaria e possedere i seguenti requisiti contributivi:

  • Stato di disoccupazione: il lavoratore deve aver reso la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) al lavoro, operazione che oggi avviene contestualmente alla presentazione della domanda NASpI tramite il portale dell'INPS.
  • Requisito contributivo: aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la data di inizio del periodo di disoccupazione.

Come presentare la domanda

La procedura è interamente digitale. Gli interessati possono inoltrare la richiesta autonomamente accedendo al sito istituzionale inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta effettuato l'accesso, è necessario selezionare il servizio dedicato alla "NASpI" e seguire la procedura guidata inserendo i dati relativi all'ultimo contratto di lavoro concluso. Chi preferisce un supporto diretto può rivolgersi ai patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l'invio della pratica.

Tempi di decorrenza del pagamento

È importante distinguere le diverse casistiche relative alla decorrenza dell'indennità:

  • Se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di fine contratto.
  • Se la domanda viene presentata oltre l'ottavo giorno, la prestazione decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Errori comuni da evitare

Il rischio principale è quello di incorrere in ritardi che potrebbero ridurre l'importo totale della prestazione. Il consiglio è quello di verificare tempestivamente, tramite il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell'INPS, che i contributi relativi all'anno scolastico appena concluso siano stati regolarmente versati dalla scuola o dall'amministrazione centrale.

Inoltre, è necessario assicurarsi di aver correttamente indicato il codice IBAN su cui accreditare l'indennità. Un errore nel codice identificativo del conto corrente è tra le cause più frequenti di sospensione o ritardo nei pagamenti da parte dell'Istituto.

Per ulteriori approfondimenti normativi e per consultare le circolari aggiornate, si rimanda al portale ufficiale dell'INPS o alle sedi territoriali dei principali sindacati del comparto scuola, come FLC CGIL o UIL Scuola RUA, che mettono a disposizione dei lavoratori guide pratiche aggiornate annualmente.