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Supplenze 2026/27: cosa rischi se rinunci o lasci l'incarico

25 giugno 2026 di Vincenzo Schirripa

Chi riceve una nomina da GPS per il 2026/27 e poi rinuncia o non prende servizio non potrà ottenere supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle lezioni (30 giugno) per l'intero biennio 2026/28; chi invece abbandona un incarico già avviato rischia l'esclusione da ogni tipo di supplenza, comprese quelle da graduatoria d'istituto. Lo stabilisce l'articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS 2026/2028.

È un nodo cruciale proprio adesso, a poche settimane dalla compilazione della domanda per le 150 preferenze, in programma dal 16 al 29 luglio 2026. Comprendere bene le sanzioni prima di esprimere le sedi può evitare un errore che pesa per due anni.

Le tre condotte sanzionate: rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono

La normativa distingue con nettezza tre situazioni, con conseguenze diverse per gravità. La differenza chiave è tra il rifiutare una proposta (rinuncia) e l'interrompere un incarico già iniziato (abbandono), considerato un danno diretto alla continuità didattica.

Il "ripescaggio": chi non riceve l'incarico non è più rinunciatario

La novità che cambia la logica del sistema è il nuovo algoritmo. Negli anni passati, chi al proprio turno non trovava posto sulle sedi indicate veniva trattato come rinunciatario. Da quest'anno, secondo quanto riportato dalla FLC CGIL, gli aspiranti che non ottengono alcun incarico per indisponibilità sulle sedi prescelte non sono più considerati rinunciatari e possono partecipare ai turni di nomina successivi in relazione alle preferenze espresse.

Attenzione però: il ripescaggio vale per chi non riceve l'incarico, non per chi lo rifiuta. Chi rinuncia a una supplenza effettivamente assegnata o non assume servizio nei termini resta escluso dalle ulteriori fasi di attribuzione per tutto il periodo di validità delle graduatorie.

Perché le 150 preferenze vanno compilate con prudenza

Le 150 preferenze sono complessive, cioè distribuite tra tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui si è inseriti in graduatoria. La mancata indicazione di alcune sedi, classi o tipologie costituisce essa stessa rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse.

La conseguenza pratica è chiara: conviene indicare solo scuole, comuni, distretti o l'intera provincia per cui si è realmente disponibili ad accettare la nomina. Inserire una sede "tanto per allargare le possibilità" e poi rifiutarla quando arriva l'assegnazione fa scattare la sanzione.

Quando e dove si presenta la domanda

La domanda si presenta tramite Istanze Online (POLIS), sezione "Informatizzazione nomine supplenze". Le indicazioni operative sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026.

Nella fase interprovinciale la preclusione a ulteriori supplenze opera anche in caso di rinuncia: una volta assegnata una provincia diversa da quella di inserimento, non si possono più ottenere altri incarichi per l'anno scolastico.

Riepilogo delle sanzioni per tipo di condotta

CondottaGraduatoriaEffetto
Mancata domanda 150 preferenzeGPS e istitutoCancellazione per il biennio 2026/28
Rinuncia / mancata presa di servizioGAE-GPSNiente supplenze al 31/8 e 30/6 per il biennio; restano le brevi
Abbandono dopo presa di servizioTutte (GAE, GPS, istituto)Esclusione da ogni supplenza per il biennio
Mancata accettazione sede entro 5 giorniGAE-GPSDecadenza, trattata come rinuncia

Cosa fare adesso

Date da ricordare

Tags: precariato GPS scuola supplenze
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