I permessi della legge 104 nella scuola consistono in tre giorni al mese retribuiti, riconosciuti al lavoratore con disabilità grave o a chi assiste un familiare in tale condizione. Ne hanno diritto sia i docenti sia il personale ATA, di ruolo e precari, e la domanda si presenta alla propria scuola, previa istruttoria dell'INPS che riconosce il diritto.
È una delle tutele più richieste dal personale scolastico, ma anche tra le più soggette a dubbi su requisiti e modalità. Vediamo quanti giorni spettano, a chi e come fare domanda passo passo.
Quanti giorni spettano
La misura è prevista dall'articolo 33 della Legge 104/1992. I permessi si articolano così:
- Tre giorni al mese di permesso retribuito, frazionabili anche in ore secondo le indicazioni applicabili.
- Lavoratore con disabilità grave: in alternativa ai tre giorni, può usufruire di due ore di permesso giornaliero.
- I giorni non sono cumulabili da un mese all'altro: vanno fruiti nel mese di competenza.
I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa; per il personale precario spettano in relazione alla durata del contratto in essere.
Chi può usufruirne
Il diritto ai permessi spetta a diverse figure:
- il lavoratore con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104;
- i genitori (anche adottivi o affidatari) di figli con disabilità grave;
- il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
- i parenti e affini entro il secondo grado (entro il terzo grado in casi particolari previsti dalla norma).
Una novità importante introdotta dal decreto legislativo n. 105/2022 è l'abolizione del cosiddetto "referente unico": più soggetti aventi diritto possono ora alternarsi nell'assistenza alla stessa persona disabile, superando il vincolo che ne limitava la fruizione a un solo lavoratore.
Come fare domanda
La procedura prevede due passaggi distinti, uno verso l'INPS e uno verso la scuola:
- Domanda all'INPS: la prima richiesta di riconoscimento del diritto si presenta all'INPS, in via telematica, allegando il verbale di accertamento della disabilità grave.
- Comunicazione alla scuola: ottenuto il riconoscimento, il dipendente presenta domanda alla propria istituzione scolastica, che gestisce la concessione e la registrazione dei permessi.
- Programmazione: ove possibile, i giorni vanno comunicati con un congruo preavviso per consentire l'organizzazione del servizio, salvo esigenze improvvise documentabili.
Per il personale di ruolo il diritto prosegue di anno in anno; per i precari va riproposto in relazione al nuovo contratto, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione.
Permessi 104 e ferie: le differenze
I permessi della legge 104 sono un istituto autonomo e non vanno confusi con le ferie o con altri permessi retribuiti previsti dal CCNL. Non incidono sulle ferie spettanti e non possono essere convertiti in denaro. Restano inoltre fruibili, in presenza dei requisiti, anche durante l'anno scolastico in concomitanza con l'attività didattica, secondo le regole organizzative della scuola.
Cosa fare adesso
- Verifica il verbale: assicurati di avere il verbale che attesta la disabilità grave (art. 3, comma 3).
- Presenta la domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto, se non l'hai già ottenuto.
- Comunica alla scuola la richiesta di fruizione, indicando il grado di parentela con la persona assistita.
- Programma i giorni con preavviso quando possibile, ricordando che non sono cumulabili nei mesi successivi.
- In caso di dubbi rivolgiti alla segreteria, a un patronato o a un sindacato per la corretta compilazione.
Il riferimento normativo principale resta la Legge 104/1992, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 105/2022 e dalle circolari applicative dell'INPS. Per i casi particolari (assistenza a più familiari, frazionamento in ore, distanza dalla sede) è sempre opportuno verificare la propria situazione specifica.