Le pensioni, le buonuscite e i trattamenti di fine rapporto del personale della scuola cessato dal servizio tra il 2022 e il 2024 vanno ricalcolati. L'INPS ha avviato la riliquidazione delle prestazioni già liquidate a docenti, personale educativo e ATA, come conseguenza dell'entrata in vigore del CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. Per migliaia di pensionati significa un possibile adeguamento di pensione e liquidazione agli importi contrattuali aggiornati.
Perché scatta la riliquidazione
Quando un contratto entra in vigore con effetto retroattivo, gli aumenti non riguardano soltanto gli stipendi di chi è ancora in servizio: incidono anche sulle prestazioni previdenziali già definite sulla base delle retribuzioni precedenti. Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026, ha quindi reso necessario aggiornare gli importi di pensioni, TFS e TFR liquidati a chi ha lasciato il servizio in quel periodo.
La riliquidazione, come ricorda l'INPS, è proprio un nuovo calcolo di una prestazione già erogata: la base di riferimento, "obsoleta" al momento della cessazione, viene ricostruita con le retribuzioni corrette previste dal nuovo contratto.
Chi riguarda
L'intervento interessa il personale docente, educativo e ATA cessato dal servizio nel triennio 2022-2024. Secondo le indicazioni dell'INPS, però, gli aumenti riferiti agli anni 2022 e 2023 risultano in larga parte assorbiti dalle indennità di vacanza contrattuale già corrisposte: l'effetto economico della riliquidazione si concentra perciò soprattutto sulla quota relativa al 2024. È un dettaglio importante per capire l'entità dell'eventuale adeguamento, che varia in base all'anzianità di servizio, al profilo professionale e all'anno di uscita.
Cosa cambia per la pensione
Per la pensione, gli incrementi contrattuali si traducono in un adeguamento dell'importo già in pagamento. Chi è andato in pensione nel triennio ha diritto al ricalcolo per gli anni in cui era in servizio sotto la vigenza del contratto. L'operazione è gestita in via amministrativa: le segreterie scolastiche aggiornano le posizioni assicurative e l'Istituto rideterminano gli importi, con eventuali arretrati sulle mensilità già liquidate a importo inferiore.
Cosa cambia per TFS e TFR
Diverso il meccanismo per la liquidazione di fine servizio o di fine rapporto. In questo caso, secondo quanto chiarito da analisi sindacali, incide soltanto l'aumento relativo all'anno di cessazione dal servizio: chi ha lasciato nel 2024, ad esempio, vede aggiornata la base di calcolo della propria buonuscita con gli importi contrattuali di quell'anno. Va inoltre ricordato che i trattamenti di fine servizio per il pubblico impiego seguono tempistiche di erogazione proprie, con la prima tranche che per i pensionati arriva di norma a distanza di mesi dalla cessazione; il ricalcolo si innesta su questo quadro e non è quindi immediato.
Il ruolo delle scuole e le tempistiche
Il passaggio operativo è in capo alle istituzioni scolastiche, chiamate ad aggiornare le posizioni assicurative del personale cessato attraverso la procedura cosiddetta "Ultimo Miglio", inserendo le retribuzioni corrette dei periodi interessati. Solo dopo questo adempimento l'INPS può completare i ricalcoli e disporre gli adeguamenti. Le tempistiche, di conseguenza, dipendono dall'avanzamento di queste lavorazioni e si distribuiranno nei prossimi mesi.
Cosa fare
Per il personale già in pensione l'adeguamento è in linea di massima automatico e non richiede una nuova domanda: è però utile verificare la propria posizione e conservare la documentazione relativa all'ultima retribuzione e alla cessazione. Chi vuole un controllo puntuale può rivolgersi a un patronato, che può esaminare il modello con cui l'INPS certifica i dati ai fini della pensione e segnalare eventuali ritardi nell'aggiornamento. È bene infine distinguere questa riliquidazione, legata al contratto 2022-2024, dagli arretrati e dagli aumenti del successivo rinnovo 2025-2027, che seguono un percorso e tempi differenti.