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NASpI precari scuola 2026: requisiti, importi e scadenze

NASpI precari scuola 2026: requisiti, importi e scadenze

Con la fine dell'anno scolastico si avvicina la scadenza di migliaia di contratti a tempo determinato. Per i precari della scuola che perdono il posto al termine della supplenza si apre la possibilità di richiedere la NASpI, l'indennità di disoccupazione gestita dall'INPS. Conoscere requisiti, importi e soprattutto scadenze è decisivo: la domanda va presentata entro un termine preciso, oltre il quale il diritto decade.

La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego – è stata introdotta dal D.Lgs. 22/2015, il cosiddetto Jobs Act. Spetta ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l'occupazione, condizione in cui rientra anche la cessazione di un contratto a termine alla sua naturale scadenza.

Chi può richiederla nella scuola

Possono accedere alla prestazione i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato che, alla scadenza dell'incarico, si trovano senza un nuovo rapporto di lavoro. La NASpI non riguarda invece il personale di ruolo, che ha un rapporto a tempo indeterminato.

Il tema è particolarmente sentito in questo periodo: chi ha un incarico fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, si trova senza contratto nei mesi estivi; chi ha una supplenza annuale fino al 31 agosto resta invece in servizio più a lungo. La fotografia della propria posizione contributiva è il primo elemento da verificare.

Requisiti e durata

Il requisito contributivo principale è il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto. La durata dell'indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nello stesso quadriennio, fino a un massimo di 24 mesi (104 settimane). Le settimane già utilizzate per una precedente NASpI non vengono conteggiate due volte.

Quanto spetta: gli importi 2026

L'importo viene calcolato sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni. Secondo i parametri INPS aggiornati per il 2026, l'importo massimo mensile è di 1.584,70 euro lordi, mentre la soglia di retribuzione di riferimento utilizzata nel calcolo è pari a 1.456,72 euro. Si tratta naturalmente di valori lordi: il netto effettivo dipende dalla situazione fiscale individuale.

Va inoltre considerato il meccanismo del cosiddetto décalage: a partire dal sesto mese di fruizione l'indennità si riduce del 3% ogni mese. Per chi ha almeno 55 anni al momento della domanda, la riduzione scatta più tardi, dall'ottavo mese.

Le scadenze: i 68 giorni e la decorrenza

Il punto più delicato è quello dei termini. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: superato questo limite – salvo comprovate cause di forza maggiore – il diritto si perde.

Anche all'interno dei 68 giorni, però, il momento dell'invio incide sulla decorrenza dell'indennità. Se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione stessa; se è inoltrata più tardi, decorre dal giorno successivo alla presentazione, con la perdita dei giorni intercorsi. Per questo conviene non attendere e presentare l'istanza il prima possibile.

La domanda può essere inoltrata direttamente sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, tramite il contact center oppure rivolgendosi gratuitamente a un patronato. Dopo l'invio, è inoltre previsto l'avvio del percorso con il Centro per l'Impiego, con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Le novità 2026 e i consigli pratici

Tra le novità in vigore dal 2026 c'è una modifica alla NASpI anticipata in capitale, quella richiesta da chi intende avviare un'attività autonoma o imprenditoriale: secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, l'erogazione avviene ora in due tranche (una prima quota all'accoglimento della domanda e la restante al termine del periodo teorico) e non più in un'unica soluzione.

Per i precari della scuola il consiglio operativo è duplice: da un lato verificare con attenzione la data di cessazione del proprio contratto e la propria posizione contributiva; dall'altro non lasciar trascorrere i giorni dopo la fine del rapporto, perché ogni ritardo può tradursi in giorni di indennità non riconosciuti. In caso di dubbi sulla compilazione o sul calcolo, è utile rivolgersi a un patronato, che assiste gratuitamente nella presentazione della domanda. Le informazioni qui riportate hanno carattere generale: per la propria situazione specifica resta sempre opportuno verificare i dati aggiornati sul portale INPS.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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