La Corte di Cassazione ridisegna i confini di una questione che da anni alimenta il contenzioso scolastico: il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti a tempo determinato. Con la sentenza n. 883/2026, pubblicata il 27 maggio scorso, la Sezione Lavoro ha fissato criteri precisi che restringono il perimetro dei ricorsi, senza però cancellare il diritto. La pronuncia distingue tra i diversi periodi dell'anno scolastico e modula di conseguenza gli obblighi del dirigente e la possibilità di monetizzare le ferie.
Il caso e la norma interpretata
La decisione nasce da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Torino ai sensi dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, lo strumento con cui i giudici di merito chiedono alla Cassazione di chiarire una questione di diritto su cui si erano formati orientamenti contrastanti. Il contenzioso riguarda i supplenti brevi e saltuari e i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Il cuore della pronuncia è l'interpretazione del comma 55 dell'articolo 1 della legge 228/2012, la disposizione che disciplina la fruizione delle ferie del personale a termine durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Le sospensioni: Natale, Pasqua e ponti
Il primo principio riguarda le pause infrannuali. Secondo la Cassazione, durante le sospensioni delle lezioni — come le vacanze di Natale e di Pasqua e i cosiddetti "ponti" — il docente è collocato in ferie direttamente dalla legge: la fruizione è quindi consentita senza bisogno di un invito formale del dirigente scolastico. Di conseguenza, in questi periodi l'indennità sostitutiva non spetta in modo automatico, ma solo per l'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione, ricadenti tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui il docente avrebbe potuto effettivamente riposare.
Dal termine delle lezioni al 30 giugno resta l'avviso del dirigente
Diverso il discorso per l'arco compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, periodo normalmente destinato a scrutini, esami e attività valutative. In questa fase i docenti non sono automaticamente in ferie, perché possono essere impegnati in attività funzionali all'insegnamento. Resta quindi necessario l'avviso del dirigente scolastico, che deve invitare il docente a fruire delle ferie avvertendolo espressamente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. In assenza di tale avviso, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il diritto all'indennità sostitutiva permane.
Le reazioni dei sindacati
L'Anief ha letto la pronuncia come un restringimento, non come una cancellazione del diritto. Il vicepresidente Gianmauro Nonnis ha ricordato che, durante le sospensioni, l'indennità "non è automatica" e va calcolata sulla differenza tra giorni maturati e giorni fruibili; il sindacato sottolinea inoltre che il diritto resta intatto per il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno e per le festività soppresse, e che i ricorsi restano possibili.
Più critiche altre sigle. Il sindacato ALIS ha denunciato il rischio di un trattamento differenziato tra personale di ruolo e precari con incarichi brevi e ha riaperto fino al 30 giugno l'adesione gratuita ai ricorsi per il recupero dell'indennità. Anche il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha espresso preoccupazione, richiamando i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e diritto al riposo sanciti dagli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione e gli orientamenti europei sul lavoro a termine.
Cosa cambia per i supplenti
Sul piano pratico, la sentenza non chiude la strada ai ricorsi, ma ne sposta il baricentro. Per le pause infrannuali diventa più difficile ottenere la monetizzazione, dal momento che la legge considera il docente già in ferie. Per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, invece, il diritto resta pieno quando il dirigente non ha inviato un avviso formale a fruire delle ferie.
Il consiglio per i supplenti, in particolare per chi ha un contratto con scadenza al 30 giugno, è di verificare se nel proprio istituto sia stato emanato un invito formale alla fruizione delle ferie e di conservare contratti, cedolini e comunicazioni ricevute. Sono gli elementi su cui si fonda l'eventuale richiesta di indennità: una documentazione ordinata consente di valutare con un legale o con il proprio sindacato la fondatezza di un ricorso, ora che la Cassazione ha definito con maggiore chiarezza i confini del diritto.