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Bocciato al recupero, il Tar dà ragione all'alunno: può vedere i compiti dei compagni

Bocciato al recupero, il Tar dà ragione all'alunno: può vedere i compiti dei compagni

Una decisione destinata a far discutere e a tracciare una linea di confine chiarissima tra riservatezza e trasparenza amministrativa tra i banchi di scuola. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con una sentenza depositata lo scorso 17 aprile 2026 (la n. 01476/2026) e i cui dettagli sono stati diffusi l'altro ieri, mercoledì 27 maggio 2026, ha ridefinito i confini del diritto di accesso agli atti per le famiglie degli studenti non ammessi alla classe successiva. Secondo i giudici, il diritto di difesa di un alunno bocciato prevale sulla tutela della privacy dei suoi compagni di classe, consentendogli di visionare anche i loro compiti scritti per verificare l'eventuale disparità di trattamento.

Il caso: la bocciatura e il "no" dell'istituto

La vicenda ha origine alla fine dell'anno scolastico 2024/2025, quando uno studente di quarta superiore di un liceo scientifico siciliano riceve la sospensione del giudizio in italiano e latino. Sottoposto alle prove di recupero alla fine dell'estate, il ragazzo non riesce a superare i debiti formativi e il consiglio di classe delibera la non ammissione all'anno successivo. Deciso a fare chiarezza sulla valutazione ricevuta, lo studente presenta un'istanza di accesso agli atti per visionare non solo i propri elaborati e i verbali del consiglio, ma anche le prove scritte sostenute dai compagni che avevano affrontato lo stesso esame di riparazione.

La scuola, tuttavia, accoglie la richiesta solo parzialmente. Se da un lato consegna i documenti personali del ricorrente, dall'altro oppone per ben due volte un diniego formale all'ostensione dei compiti dei compagni. Le motivazioni addotte dal liceo si concentrano sulla tutela della privacy: trattandosi di un gruppo ristretto di candidati (solo tre in totale), sarebbe stato impossibile garantire un reale anonimato. Inoltre, la scuola evidenzia che le prove a risposta aperta non sono comparabili in modo automatico e che i compagni erano minorenni all'epoca dei fatti.

La svolta dei giudici: la difesa viene prima della privacy

Lo studente non si arrende e decide di ricorrere alle vie legali. Con la sentenza n. 01476/2026, depositata lo scorso 17 aprile, la seconda sezione del TAR Sicilia ha accolto il ricorso e ordinato all'istituto scolastico di esibire i documenti richiesti. I giudici amministrativi hanno chiarito che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è pienamente legittimo quando sussiste un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Nel testo del provvedimento viene rimarcato che il ricorrente non è tenuto a dimostrare preventivamente la fondatezza del ricorso principale che intende proporre contro la bocciatura, ma solo l'utilità oggettiva della documentazione per la propria difesa. La privacy dei terzi non può quindi trasformarsi in uno scudo insuperabile, specialmente in assenza di dati sensibili (come quelli sanitari o giudiziari) negli elaborati e considerando che i compagni coinvolti erano ormai prossimi alla maggiore età al momento della richiesta.

Cosa cambia concretamente per le scuole e i docenti

Questa pronuncia rappresenta un precedente di grande rilievo per i dirigenti scolastici, le segreterie e i docenti impegnati negli adempimenti di fine anno. Con la conclusione delle lezioni ormai imminente, la gestione dei debiti formativi e dei successivi esami di recupero richiederà ancora più attenzione alla trasparenza.

D'ora in avanti, le istituzioni scolastiche non potranno negare l'accesso comparativo agli elaborati dei compagni di classe qualora un alunno escluso ritenga di aver subito una disparità di trattamento. Per i consigli di classe, questo significa che i criteri di correzione e le griglie di valutazione dovranno essere strutturati in modo estremamente chiaro, oggettivo e coerente, riducendo al minimo i margini di contestazione e garantendo un'applicazione rigorosamente uniforme per tutti i candidati.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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