Sono settimane di scrutini per la scuola secondaria di secondo grado e debutta a pieno regime una delle novità più impegnative degli ultimi anni: la nuova disciplina del voto in condotta introdotta dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150. Il quadro normativo cambia il modo in cui i Consigli di classe devono motivare le proposte e differenzia gli effetti del 6 dal voto inferiore in modo molto più netto rispetto al passato. Per i coordinatori di classe e per i Dirigenti scolastici, la novità incide sull'intero impianto verbale dello scrutinio e richiede un'attenzione particolare alla tracciabilità delle valutazioni.
Cosa cambia rispetto al passato
Il voto in condotta non può più essere meccanico né frutto di una proposta automatica del coordinatore. La Legge 150/2024 richiede una motivazione tracciata nel verbale del Consiglio di classe: devono essere richiamati comportamenti specifici, episodi registrati nel corso dell'anno, eventuali sanzioni disciplinari erogate, oltre alle competenze di cittadinanza dimostrate o non dimostrate dallo studente. La proposta di voto è del docente con il maggior numero di ore in classe – di norma il coordinatore – ma viene deliberata collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio. Un cambio di paradigma rispetto agli anni scorsi, quando spesso il voto in condotta era trattato come una formalità: oggi è uno snodo decisivo che richiede un'istruttoria specifica e ben documentata.
Le tre fasce del voto e i loro effetti
Lo schema introdotto è netto. Voto superiore al 6: ammissione regolare alla classe successiva (per la classe quinta, all'esame di Stato) con piena attribuzione del credito previsto dalla fascia di voto. Voto pari a 6: sospensione del giudizio e obbligo per lo studente di produrre un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. Per le classi intermedie l'elaborato si discute all'avvio dell'anno scolastico successivo, e la mancata presentazione o l'esito negativo comportano la non ammissione; per le classi terminali, l'elaborato viene trattato nell'ambito del colloquio dell'esame di Stato (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'OM 54/2026). Voto inferiore al 6: non ammissione alla classe successiva, indipendentemente dagli esiti delle altre discipline. È una scala con effetti molto diversi e che richiede al Consiglio di classe di soppesare con cura la proposta del coordinatore, soprattutto sul confine tra il 5 e il 6 e tra il 6 e il 7: piccole variazioni hanno conseguenze sostanziali sulla carriera dello studente.
Cosa scrivere nel verbale
Per ridurre il rischio di contenziosi con le famiglie, il verbale dello scrutinio deve contenere alcuni elementi non rinunciabili. Una descrizione fattuale dei comportamenti che hanno generato la proposta di voto, il riferimento alle eventuali note disciplinari raccolte nel registro elettronico, l'indicazione delle attività di cittadinanza svolte dallo studente, l'esplicitazione del peso del comportamento nella valutazione complessiva. Per chi propone un voto pari al 6, va prevista anche la modalità di svolgimento dell'elaborato di cittadinanza e i criteri di valutazione che saranno applicati al momento della discussione. Una motivazione generica del tipo "comportamento non sempre adeguato" non regge un eventuale ricorso. I tempi tipici di chiusura di uno scrutinio finale, con il supporto di un registro elettronico ben utilizzato, oscillano tra i 90 e i 120 minuti per una classe: arrivare alla seduta con i dati consolidati e con la documentazione disciplinare già raccolta è il modo più efficace per rispettare la procedura senza derogare alla qualità della motivazione.
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