Personale ATA

ATA precari, l'UE condanna l'Italia: 60mila supplenti verso il risarcimento. Cosa rischiano lo Stato e cosa cambia adesso

19 maggio 2026 di Vincenzo Schirripa

È una sentenza che pesa come un macigno sul sistema italiano di reclutamento del personale scolastico: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con pronuncia della Decima Sezione del 13 maggio 2026 (causa C-155/25), ha condannato la Repubblica italiana per l'abuso sistematico dei contratti a termine ai danni del personale ATA supplente delle scuole statali. Sono oltre 60.000 i lavoratori coinvolti – collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici – per i quali si apre ora concretamente la strada del risarcimento per via giudiziaria e la prospettiva di un intervento legislativo d'urgenza da parte del Governo italiano.

Cosa ha stabilito la Corte UE

I giudici di Lussemburgo hanno accolto integralmente il ricorso presentato dalla Commissione europea nell'ottobre 2024, accertando che l'Italia ha violato la clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. La norma europea impone agli Stati membri di adottare almeno una delle tre misure previste per prevenire l'abuso dei contratti a termine: ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo, una durata massima totale dei contratti successivi oppure un numero massimo di rinnovi consentiti.

Secondo la Corte, per il personale ATA supplente delle scuole statali italiane nessuna di queste misure risulta oggi effettivamente applicata. La sentenza conclude così un contenzioso lungo anni tra Bruxelles e Roma, culminato nel deferimento dello Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia, con conseguente condanna anche alle spese processuali.

Il “buco normativo” italiano

Nella motivazione, la Corte ha evidenziato un paradosso del sistema italiano: la normativa nazionale non prevede un termine certo per l'organizzazione dei concorsi ATA, subordinandoli ai vincoli di bilancio e alla disponibilità dei posti vacanti. Inoltre, per accedere ai concorsi permanenti (le cosiddette graduatorie “24 mesi”), i candidati devono aver maturato almeno due anni di servizio, come previsto dall’articolo 554, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola).

Secondo i giudici europei, il sistema finisce così per incentivare la reiterazione delle supplenze anziché limitarla, ribaltando la logica della stessa Direttiva 1999/70/CE, che considera il contratto a tempo indeterminato la forma ordinaria del rapporto di lavoro. La Corte richiama inoltre il venir meno del cosiddetto limite dei 36 mesi previsto dalla Legge n. 107/2015 (“Buona Scuola”), successivamente superato dalla disciplina interna, lasciando di fatto il comparto privo di un limite effettivo alla reiterazione delle supplenze.

La sentenza “Mascolo” e il precedente sui docenti

Il precedente più importante è rappresentato dalla celebre sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13), con cui la Corte di Giustizia UE condannò l’Italia per l’abuso dei contratti a termine nel reclutamento del personale docente e scolastico.

Da quella pronuncia sono scaturite migliaia di azioni giudiziarie nei tribunali italiani, nelle quali i giudici del lavoro hanno riconosciuto ai precari un risarcimento economico quale tutela equivalente prevista dall’ordinamento, spesso parametrato tra 2,5 e 12 mensilità.

Una traiettoria simile potrebbe ora aprirsi anche per il personale ATA: chi ha subito rinnovi reiterati per anni potrà valutare, con il supporto di legali o organizzazioni sindacali, l’avvio di ricorsi individuali per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’abuso dei contratti a termine.

Cosa rischia ora lo Stato italiano

La sentenza del 13 maggio non comporta nell’immediato una sanzione economica automatica, ma accerta formalmente l’inadempimento dello Stato italiano. Se Roma non dovesse adeguarsi in tempi ragionevoli, la Commissione europea potrebbe attivare una nuova procedura ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), chiedendo alla Corte l’applicazione di penalità economiche o somme forfettarie.

Parallelamente, resta aperto il fronte interno dei contenziosi: eventuali risarcimenti riconosciuti dai giudici italiani al personale ATA precario ricadrebbero sul bilancio dello Stato e, indirettamente, sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, replicando quanto avvenuto dopo la stagione giudiziaria inaugurata dalla sentenza Mascolo.

La risposta del Governo

Secondo quanto trapelato nelle ore successive alla pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito starebbe già valutando un intervento normativo urgente per adeguare il sistema interno ai principi fissati dalla Corte di Giustizia. I nodi principali riguardano l’introduzione di limiti certi alla durata delle supplenze, la programmazione periodica dei concorsi ATA e possibili meccanismi di stabilizzazione per chi ha maturato lunghi periodi di servizio.

Nel frattempo, migliaia di lavoratori ATA potranno già valutare con i propri legali e sindacati la possibilità di promuovere azioni giudiziarie. Per un comparto che da anni denuncia un uso strutturale del precariato, la sentenza del 13 maggio 2026 rappresenta un punto di svolta destinato ad avere effetti giuridici, economici e politici rilevanti.

Tags: Ata precariato
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