Scuola

Scuole paritarie, ancora in calo le iscrizioni al quinto anno: i dati del MIM e gli effetti della Legge 79/2025 contro i diplomifici

04 maggio 2026 di Vincenzo Schirripa

Per il secondo anno scolastico consecutivo si registra una flessione delle iscrizioni al quinto anno negli istituti paritari della scuola secondaria di secondo grado. Il dato emerge dalle rilevazioni pubblicate sul Portale unico dei dati della scuola del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riferite all'anno scolastico 2024-25, e si colloca nel contesto applicativo dell'articolo 5 della Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, contenente le misure di contrasto al fenomeno dei cosiddetti "diplomifici".

L'andamento delle iscrizioni al quinto anno

I dati pubblicati sul Portale unico dei dati della scuola del MIM, relativi alla scuola secondaria di secondo grado paritaria, evidenziano una progressiva contrazione del numero di alunni iscritti al quinto anno: 51.390 nell'anno scolastico 2022-23, 45.375 nel 2023-24 e 44.503 nel 2024-25.

Alla flessione della domanda corrisponde una riduzione dell'offerta formativa in termini di classi terminali: le quinte attivate sono passate da 2.292 nel 2022-23, a 2.178 nel 2023-24, fino a 2.059 nel 2024-25.

Il nodo delle classi terminali collaterali

Mentre il numero delle classi quinte ordinarie si riduce, cresce quello delle classi terminali collaterali, ossia delle classi aggiuntive attivate in deroga. Secondo i dati del Portale unico, le collaterali al quinto anno sono passate da 590 unità nel 2023-24 a 632 nel 2024-25.

La normativa, come riformulata dall'articolo 5 della Legge 79/2025, consente l'attivazione di una sola classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi presente nell'istituto, previa autorizzazione motivata dell'Ufficio Scolastico Regionale, da richiedere entro il 31 luglio dell'anno scolastico di riferimento. Le classi collaterali eccedenti tale limite sono dunque non conformi alla disciplina vigente.

Sempre secondo le rilevazioni del Portale unico, le classi collaterali "eccedenti" il limite normativo erano 185 nel 2023-24 (pari al 31,4% delle 590 collaterali complessive) e sono salite a 281 nel 2024-25 (44,5% delle 632 totali). L'incidenza territoriale risulta concentrata in misura prevalente in Campania, regione che da sola attiva oltre due terzi delle collaterali eccedenti rilevate a livello nazionale.

Cosa prevede l'articolo 5 della Legge 79/2025

L'articolo 5 del testo coordinato del Decreto-Legge 45/2025 con la Legge di conversione 79/2025 interviene su due fronti normativi distinti. In primo luogo modifica la Legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica, introducendo il limite di una sola classe terminale collaterale per indirizzo e subordinando l'attivazione all'autorizzazione dell'USR. In secondo luogo interviene sull'articolo 192 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilendo che lo studente non possa sostenere, nel medesimo anno scolastico, esami di idoneità per più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per scrutinio finale.

Quando l'esame di idoneità riguardi due annualità, la commissione deve essere presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici delle istituzioni viciniori. Tempistiche, modalità di svolgimento e misure di vigilanza sugli esami di idoneità sono rimesse a un decreto ministeriale attuativo, attualmente in fase di adozione, su cui il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha già espresso il proprio parere.

Pagella elettronica, registro on line e protocollo informatico

Il comma 4 dell'articolo 5 estende alle scuole paritarie, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni vigenti per le scuole statali in materia di pagella elettronica, registro on line e protocollo informatico. La misura è finalizzata a garantire una piena tracciabilità dei percorsi scolastici e a rendere strumentale all'attività di vigilanza la documentazione digitale prodotta dagli istituti.

Vigilanza e revoche della parità

L'efficacia delle misure introdotte dalla Legge 79/2025 dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività ispettiva sugli istituti paritari, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali ai sensi della Legge 62/2000. Nell'ambito del Piano straordinario di vigilanza sui diplomifici, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto un incremento delle revoche della parità scolastica negli ultimi due anni scolastici, a conferma del progressivo rafforzamento dell'azione di controllo.

Tags: scuola diplomifici
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